L’accesso al beneficio è quindi subordinato al rispetto di condizioni cumulative, che garantiscono la correttezza e la trasparenza del processo.
- Il decreto stabilisce dunque che i beneficiari del fondo possono essere solo: i risparmiatori che hanno investito in mercati finanziari e che hanno subito la frode alla data del 1° gennaio 2006, a cui è conseguito un ingiusto danno non altrimenti risarcito
i. Che concerne azioni o obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria;
ii. Causato da condotte poste in essere dalla società o dai suoi amministratori, costituenti reato o truffa;
iii. Il danno deve essere accertato tramite sentenza civile o penale passata in giudicato, o da un lodo arbitrale non impugnabile, prima dell’entrata in vigore del decreto.
- Il soggetto richiedente, alla data della richiesta della misura indennitaria, deve essere una persona fisica, un imprenditore individuale (anche agricolo) o un coltivatore diretto. Deve inoltre avere residenza o sede legale in Italia al momento in cui la società coinvolta è stata posta in liquidazione.
- Un caso speciale ha ad oggetto i titoli argentini “Tango Bond”, per i quali è previsto che il soggetto richiedente debba dimostrare di possederli al 23 dicembre 2001 (data del default). Anche in questo caso serve una sentenza o lodo arbitrale definitivo che certifichi il danno.
Il decreto stabilisce che coloro che hanno intenzione di avvalersi della misura indennitaria, debbano presentare al gestore apposita domanda sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, entro centottanta giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta.
Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso per un massimo di novanta giorni per l’acquisizione di informazioni, dati e documentazione necessario per l’espletamento della fase istruttoria.
Il decreto stabilisce che il pagamento degli indennizzi viene effettuato in conformità del piano di riparto, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro. Nel caso in cui l'importo totale degli indennizzi da erogare superi le risorse disponibili del Fondo, queste verranno distribuite tra i beneficiari in modo proporzionale rispetto all'indennizzo riconosciuto a ciascuno.
La gestione del Fondo è affidata, con convenzione triennale, dal Ministero dell’Economia e Finanze alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A).
In conclusione, il FIR appare un utile strumento per la tutela dei cittadini e per fornire loro una maggior fiducia nel mercato finanziario, offrendo una risposta concreta e giusta a chi ha subito perdite ingiuste e riconoscendo il valore del risparmio come bene primario.