Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte riguarda una fattispecie di responsabilità medica derivante da danni causati ad una paziente sottopostasi ad un intervento di mastectomia. I sanitari riconosciuti responsabili dei danni nell'ambito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la struttura sanitaria e la Provincia responsabile del presidio ospedaliero, venivano convenuti in giudizio dalla paziente e da suo marito, in proprio e per conto della figlia minorenne.
La Provincia aveva chiamato in causa la propria Compagnia Assicurativa, la quale aveva eccepito la non operatività della polizza in forza della clausola claims made che imponeva di denunciare il sinistro entro il termine di validità del contratto. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda attorea e l'eccezione della terza chiamata, con decisione poi confermata dalla Corte d'Appello.
La Provincia promuoveva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, prospettando la violazione degli artt. 1322 e 1341 c.c. e la conseguente nullità della clausola claims made in ragione del fatto che la stessa "(…) impone ad una delle due parti, ed in particolare all'assicurato, un onere al quale costui non può soggiacere, in quanto la conoscenza del sinistro dipende da una condotta di terzi ed in particolare dal danneggiato che decide lui quando far valere il suo diritto".
La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ha argomentato sul motivo di ricorso richiamando la sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, resa dalle Sezioni Unite. In tale occasione, la Corte di Cassazione aveva indicato che, ai fini della validità della clausola, occorresse verificarne la "meritevolezza degli interessi perseguiti".
Tale valutazione, mette conto di osservarsi, origina dal Considerando n. 19 della Direttiva 93/13/CEE che, nell'ambito della tutela del consumatore, enuncia un principio di natura generale: non è abusiva la clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell'assicuratore qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato.
Aderendo al richiamato orientamento, con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha rilevato come, nell'ambito del giudizio di merito, era stato "(…) valutato complessivamente l'assetto di interessi realizzato da quella clausola, e si osservato come, se da un lato era previsto l'onere di denunciare il sinistro entro il termine di scadenza del contratto, per altro verso, la copertura si estendeva a un periodo antecedente la stessa stipula in modo che gli interessi delle parti erano bilanciati".
La Cassazione riteneva, pertanto, che la Corte di Appello di Napoli, nel ritenere la validità della clausola claims made, avesse effettivamente tenuto in considerazione come, nel complessivo assetto di interessi, l'onere di denuncia del sinistro era stato "bilanciato" dalla retroattività della copertura, ritenendo tale assetto di interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Rispetto a tale valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, la Corte di Cassazione riteneva la motivazione offerta dalla Corte di Appello di Napoli adeguata confermandone, anche sul punto, la decisione e rigettando il ricorso promosso dalla Provincia.