Il 26 maggio 2025, l'IVASS ha annunciato la pubblicazione online del sito internet dell'Arbitro Assicurativo (c.d. “AAS”), tassello utile all’ampliamento degli strumenti di tutela a disposizione dell’assicurato previsti dalla normativa codicistica.
Parallelamente, dando attuazione al disposto di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 (in seguito il "Decreto”), l’IVASS ha adottato il provvedimento amministrativo n. 106122 del 23.05.2025 (in seguito, il “Provvedimento”) recante implementazione ed attuazione della disciplina relativa all'AAS.
Con riferimento al quadro regolamentare, con il Provvedimento l'IVASS ha dato attuazione al Decreto che rimetteva all'Autorità di Vigilanza l'adozione di disposizioni tecniche e attuative di dettaglio in materia di: (i) composizione dell'Arbitro Assicurativo; (ii) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio; (iii) modalità tecnico-operative per lo svolgimento delle riunioni del collegio; (iv) attività della segreteria tecnica; (v) formalità per la presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo; (vi) formalità conseguenti alla decisione; (vii) pubblicità del mancato rispetto della decisione.
Senza pretesa di esaustività, con il Provvedimento vengono chiarite le modalità e le tempistiche entro cui: (i) le compagnie e/o intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi potranno manifestare la propria volontà di non aderire all’Arbitro Assicurativo; (ii) le compagnie e/o intermediari che debbano o intendano aderire all’AAS dovranno comunicare il nominativo del referente per la gestione dei ricorsi all’AAS, nonché i mezzi di comunicazione elettronici che saranno utilizzati per l’interlocuzione con tale sistema (PEC, Registered Electronic Mail, PEO).
Venendo, poi, alla disciplina del procedimento innanzi all’AAS, con il Provvedimento, a margine delle indicazioni circa le modalità con cui potrà essere sottoposta la candidatura sia dei componenti del collegio giudicante di nomina dell’Autorità sia dei membri di nomina delle associazioni come previsto dal Decreto, viene introdotta una disciplina di dettaglio del (futuro) procedimento di ADR.
Molto in sintesi, sarà compito della Segreteria Tecnica istituita presso l’AAS quello di ricevere i ricorsi degli assicurati e convocare le riunioni del collegio, che potranno svolgersi anche con modalità telematiche atte a consentire a tutte le parti di intervenire liberamente nella discussione, curando lo scambio documentale tra le parti e verso il collegio. È sempre rimesso alla Segreteria Tecnica il compito di provvedere all’informativa al pubblico sulle attività svolte, mantenendo aggiornato il sito internet dell’AAS con riferimento: (i) all’archivio elettronico delle decisioni; (ii) alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento alle decisioni; (iii) alla relazione annuale sull’attività svolta.
Quanto al funzionamento del collegio, il Provvedimento assegna al Presidente il compito di sovraintendere al regolare svolgimento della procedura. A tal fine, lo stesso potrà: (i) segnalare alla segreteria dell’AAS ogni eventuale causa di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi di cui venga a conoscenza, nel caso in cui non vi provveda il componente interessato; (ii) richiamare per iscritto i componenti qualora rilevi inefficienze nello svolgimento delle relative attività; (iii) segnala all’IVASS ogni circostanza che possa determinare la decadenza o la revoca del componente del collegio; (iv) esercitare funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; (v) ove ritenuto opportuno, dispone riunioni supplementari presiedute dal membro supplente; (vi) accertare l’esito della votazione e sottoscrivere la decisione. Il funzionamento del collegio verrà disciplinato con regolamento organizzativo che sarà pubblicato sul sito web dell’AAS.
Quanto alle modalità di presentazione del ricorso da parte degli assicurati, con il Provvedimento l’IVASS conferma di aver implementato sul sito dell’AAS una procedura guidata volta a facilitarne il deposito, ricorso che potrà essere reso direttamente nei confronti:
- dell’impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità dell’impresa medesima;
- degli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), ed F) del R.U.I. in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
- degli intermediari dell’Unione Europea iscritti nell’elenco annesso al RUI, per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
- per il caso di collaborazioni orizzontali nel processo distributivo, a seconda dello specifico motivo di doglianza, nei confronti dell’intermediario emittente o dell’intermediario proponente, per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei relativi dipendenti o collaboratori.
Sarà onere dell’impresa o dell’intermediario destinatario del reclamo attivarsi verso i propri dipendenti o collaboratori o verso l’intermediario non destinatario del ricorso al fine di: (i) trasmettere gli atti del procedimento e la relativa documentazione; (ii) acquisire dagli stessi le rispettive difese e la relativa documentazione, dovendo poi rendere il tutto alla segreteria tecnica dell’AAS unitamente alla prova di essersi attivati nei termini sopra sintetizzati.
Il Provvedimento fa, poi, chiarezza anche sugli adempimenti successivi alla decisione, che dovrà essere resa, ai sensi del Decreto, entro novanta giorni prorogabili per pari durata per ulteriori novanta giorni.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, le parti potranno chiedere alla segreteria tecnica la correzione di eventuali errori materiali e di calcolo ivi contenuti, decisione che sarà all’esito pubblicata sul sito internet dell’AAS, oltre che su sito internet della compagnia o dell’intermediario (in mancanza, mediante affissione di comunicazione nei propri locali). Decorso il termine di trenta giorni, in difetto di comunicazione di avvenuta esecuzione, la decisione si intenderà inadempiuta e, della mancanza della comunicazione di avvenuta esecuzione, sarà data pubblicità sul sito internet dell’AAS unitamente alla decisione, in conformità al disposto di cui all’art. 12 del Decreto.
Anche a fronte dell’adozione del Provvedimento, l’Arbitrato Assicurativo dovrà ancora attendere prima di prendere operatività.
Difatti, come fatto chiaro anche sensi del paragrafo 9 del Provvedimento, l’operatività di tale strumento dovrà essere dichiarata dall’IVASS con provvedimento pubblicato sul proprio sito istituzionale nonché dell’AAS, un tempo che servirà alle imprese ed agli intermediari al fine di prepararsi per l’implementazione di un tale nuovo strumento di ADR.