L’ordinanza della Cassazione n. 4699/2026 del 2 marzo u.s. afferma un principio che impatta sulla definizione dei sinistri e sulle riserve: la prenotazione a debito ex art. 59, lett. d), DPR 131/1986 può riguardare anche le sentenze civili di condanna al risarcimento danni da sinistro stradale, perché i fatti del sinistro possono astrattamente integrare “fatti costituenti reato”, senza necessità che vi sia stato un processo penale o anche solo un procedimento penale effettivamente instaurato. In sostanza, basta la mera idoneità del fatto a costituire anche un reato, senza che sia instaurato il relativo processo.
La rilevanza pratica immediata di questa sentenza consiste innanzitutto nella potenziale applicazione anche a fattispecie relative alle polizze D&O, potenzialmente integranti reati societari.
In secondo luogo, la conseguenza fiscale è che la tassazione di registro della sentenza non grava subito sulla parte danneggiata, perché la registrazione avviene “a debito”, cioè senza pagamento contestuale. Questo impatta sugli assicuratori in quanto comporta tempi dilungati per il recupero dell'imposta di registro e riflessi sulla somma da stanziare a riserva.