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Non tassabile la plusvalenza per cessioni qualificate se non si prova la reale interposizione fittizia

25 November 2025

In tema di accertamento delle imposte dirette per interposta persona, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n° 600/1973, qualora l'Agenzia delle Entrate ritenga tassabile in Italia la plusvalenza realizzata da un soggetto economico non residente per cessione qualificate in società nazionali, affermando la presunta interposizione fittizia di due società holding lussemburghesi, devono essere valutati i fatti documentati dal contribuente […].

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano 5 settembre 2025, n. 3525, in commento, afferma che la presenza di holding estere con uffici, personale e attività decisionale propria non legittima, di per sé, la qualificazione di tali società come fittiziamente interposte al solo fine di beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. La struttura societaria deve essere analizzata nel complesso delle sue funzioni e attività.

Si segnala all'attenzione tale sentenza perché l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato la tassazione delle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di una partecipazione in società italiana da parte di società holding con sede in Lussemburgo; secondo la tesi erariale, la holding sarebbe stata persona meramente "interposta" da parte dei soci italiani, ma la Corte Tributaria di I grado di Milano, dopo approfondita disamina, ha annullato l'accertamento.

Il precedente risulta essere di particolare attualità, poiché è stata pubblicata a ridosso della bozza della Legge di bilancio 2026 che contiene, inter alia, la proposta di modifica di tassazione, per le società italiane, dei dividendi distribuiti da società detenute con quote di partecipazione inferiore al 10% (1).

Una disposizione di tal fatta potrebbe avere l'effetto di un incremento di utilizzo di società holding in Paesi UE, in virtù dei principi comunitari di libero stabilimento (art. 49, TFUE) e di libera circolazione dei capitali (art.63, TFUE), determinando per l'effetto la migrazione delle holding italiane verso giurisdizioni comunitarie con sistemi fiscali più efficienti.

La vertenza che ha dato luogo alla pronuncia in commento riguardava, invece, delle plusvalenze realizzate da società holding del Lussemburgo con riguardo alla cessione di partecipazioni in società italiane.

L'Amministrazione finanziaria, anziché censurare la complessa costruzione societaria lussemburghese come – eventualmente – "di puro artificio", nel solco della giurisprudenza comunitaria della sentenza Cadbury Schweppes in poi (2), impostava la motivazione del provvedimento impositivo argomentando come le due società holding lussemburghesi fossero soggetti meramente interposti, ex art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[…].

*(1) Si veda la bozza di Legge di bilancio 2026 così come analizzata da G.Odetto, "I dividendi perdono l'imponibile ridotto al 5%", in Eutekne.info, mercoledì 22 ottobre 2025.

(2) CGUE, sent. 12 settembre 2006, causa C-196/04. Nella casistica della Cassazione per l'estroversione, sostanza attività economica della holding estera ed effettiva sede sociale […].

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