1. Premessa
La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune anticipazioni di carattere finanziario da parte del comparto assicurativo. In particolare, l'art. 1, commi 87 e 88, della legge 207/2024 interviene sul regime dell'imposta di bollo relativa alle comunicazioni periodiche applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005) di cui all'art. 13, comma 2 ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972, anticipando l'incasso del bollo che avverrà su base annuale.
2. Le novità della Legge di Bilancio 2025
A decorrere dal 2025 per le comunicazioni periodiche relative ai predetti contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo dovrà essere corrisposta dalle compagnie di assicurazione – con le modalità di cui all'articolo 4 del DM 24 maggio 2012 – ogni anno piuttosto che, come sino ad oggi occorso, cumulativamente a seguito del riscatto, di sinistro ovvero alla scadenza della polizza stessa.
Come nel previgente regime, sebbene l'imposta di bollo dovrà corrispondersi su base annuale le compagnie potranno recuperare detti importi solo "alla scadenza o al riscatto della polizza", ed in caso del verificarsi dell'evento, deducendo l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo sostenuta dalla prestazione erogata.
A fronte dell'onere di anticipare tali importi così posto in capo alle imprese di assicurazione, non sembra consentito alle stesse di portare in riduzione tali importi in un momento anteriore a quello previsto dalla Legge di Bilancio 2025, né tantomeno di diminuire la prestazione di importi diversi da "l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato".
La riforma quindi favorisce l'incasso anticipato dell'imposta da parte dell'Erario, senza dover attendere l'erogazione della prestazione che, nelle polizze vita, può avvenire anche dopo anni, senza tuttavia consentire alle compagnie di considerare, nel tempo, tale anticipo finanziario in riduzione del valore della polizza stessa su cui progressivamente applicare l'imposta.
Per quanto, poi, concerne i contratti sulla vita in essere alla data del 1° gennaio 2025, l'art. 1 comma 88 della Legge di Bilancio 2025 dispone che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2 ter, della Tariffa allegata al DPR 642/1972, calcolata per ciascun anno fino al 2024, sia versato ratealmente con le seguenti scadenze:
- una quota pari al 50%, entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20%, entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20%, entro il 30 giugno 2027;
- una quota pari al 10%, entro il 30 giugno 2028.
3. L'imposta pagata diminuisce la prestazione erogata
Anche nel caso dei contratti in essere al 1 gennaio 2025 l'importo di tale imposta è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza, al riscatto, al verificarsi dell'evento dedotto in polizza dovendosi ritenere che, qualora la liquidazione della polizza sopraggiunga in un momento anteriore alla rateizzazione sopra riportata, l'imposta maturata a quella data verrà integralmente portata in riduzione da parte della compagnia.
La nuova disciplina troverà applicazione anche alle polizze contratte da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazioni dell'Unione Europea operanti in Italia anche in regime di libera prestazione di servizi (LPS), ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempre che esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 26 ter comma 3 del DPR 600/1973.
4. Conclusioni
A valle della sintetica illustrazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, il meccanismo di esazione del bollo su base annuale, sebbene non muti la posizione sostanziale degli assicurati, certamente rappresenta, di fatto, un ulteriore onere gestorio che grava sulle compagnie operanti in Italia.
Tenuto conto che il recupero di tale anticipazione finanziaria avviene in un arco temporale incerto, anche perché correlato a fattori indipendenti dalla volontà delle imprese, e non sembra poter essere attualizzato nel tempo, tale esborso si tradurrà, almeno parzialmente, in un nuovo costo, anche correlato all'indisponibilità delle somme, di cui le compagnie non potranno che tenere conto.