Il 1° luglio 2024 la Sezione Terza Civile della Cassazione ha emesso l'ordinanza n. 18048, con la quale ha dettato importanti principi di diritto in materia di coassicurazione, contratto in cui, a norma dell'art. 1911 c.c., "ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota".
La fattispecie riguardava una causa promossa contro un'azienda ospedaliera dai genitori di una neonata per gravi errori commessi dai medici al momento del parto; la convenuta aveva inviato al broker l'atto di citazione, denunciando il sinistro e si era costituita in giudizio chiamando in manleva la propria compagnia assicurativa, la quale aveva eccepito la sussistenza di una coassicurazione.
In primo e in secondo grado gli attori ottenevano una sentenza favorevole, e l'azienda ospedaliera convenuta vedeva accolta la propria richiesta di indennizzo entro il limite previsto dalla coassicurazione sottoscritta dalla compagnia delegataria; in seguito, l'azienda ospedaliera citava in giudizio le altre due coassicuratrici per ottenere la restante parte della manleva per le quote di loro spettanza.
Le due coassicuratrici, quindi, eccepivano l'intervenuta prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c., rifiutando di corrispondere la parte di indennizzo rimanente, ma l'eccezione di prescrizione veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello.
Avverso la decisione della Corte di Appello, una delle due coassicuratrici ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 1911 c.c.
In particolare, secondo la ricorrente, la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa delegataria non avrebbe dovuto avere effetto interruttivo della prescrizione nei confronti delle altre coassicuratrici in forza della c.d. Clausola di Delega: quest'ultima, infatti, non abilitava la compagnia delegataria a ricevere le comunicazioni per conto delle altre compagnie assicurative coassicuratrici e, conseguentemente, nei confronti di costoro il diritto all'indennizzo dell'assicurata si era prescritto.
La Suprema Corte, nell'ordinanza in commento, ha accolto tale motivo di ricorso e ribadendo un proprio orientamento consolidato, ha ribadito che "la domanda di indennizzo, proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della c.d. clausola di delega non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri coassicuratori: sia perché l'assicuratore delegato non ha per ciò stesso la rappresentanza processuale degli altri assicuratori (salvo che ciò non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura ad lites ai sensi dell'art. 77 c.p.c.); sia perché, in subiecta materia, non è applicabile la disposizione che l'art. 1310 c.c. detta per le obbligazioni solidali".
Invero, poiché la coassicurazione configura un'obbligazione parziaria, e non solidale, non è applicabile alla stessa l'art. 1310 comma 1 c.c., secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione, come la denuncia del sinistro, "hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori", interrompendone quindi il decorso anche nei confronti degli altri debitori in solido.
Quindi, di per sè, la sola Clausola di Delega non rende l'obbligazione oggetto della coassicurazione di natura solidale, e la denuncia del sinistro interrompe la prescrizione anche nei confronti delle altre coassicuratrici solo se la delegata "abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti".
In tale ipotesi, infatti, la denuncia del sinistro inoltrata alla stessa consente di interrompere la prescrizione anche nei confronti delle coassicuratrici: "la costituzione in mora della compagnia delegataria interrompe il termine prescrizionale del diritto all'indennizzo nei confronti della compagnia coassicuratrice, come pure lo interrompe la citazione in giudizio della sola compagnia delegataria".
La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata con rinvio dalla predetta ordinanza affinché, alla luce dei suesposti principi, il Giudice di merito valuti se la delegata aveva la rappresentanza relativa a tutte le comunicazioni contrattuali.