Il 2 luglio 2025 ANIA ha pubblicato la propria Relazione annuale sull'evoluzione e sull'andamento dell'attività assicurativa in Italia. In tale relazione, sono state indicate delle novità significative in merito all'obbligo per le imprese di assicurarsi contro i c.d. rischi catastrofali.
Si premette che il predetto obbligo, introdotto con l'art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), ed inizialmente destinato ad entrare in vigore al 31.03.2025, ad effetto della conversione in Legge 27 maggio 2025, n. 78 del D.L. 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è stato differito ed è:
- vigente dal 31 marzo 2025 per le c.d. grandi imprese i.e., le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250»), sebbene l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento è stato sospeso per novanta giorni;
- entrerà in vigore al 1° ottobre 2025 per le medie imprese i.e., le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250»);
- entrerà in vigore al 31 dicembre 2025 per le microimprese e le piccole imprese i.e., le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano: «a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50» o più piccole)
Nell’ambito della propria relazione, ANIA da atto di un intervento particolarmente rilevante per il mercato, ovverosia la disciplina del c.d. pool assicurativo, uno strumento volto a "favorire la ricerca di capacità riassicurativa a costi più sostenibili relativamente ai rischi catastrofali oggetto dell’obbligo assicurativo, garantendo allo stesso tempo una maggiore accessibilità alle polizze assicurative e una capillarità dell’offerta in coerenza con lo spirito della legge". (cfr. pag. 240).
Il pool Cat-Nat consiste quindi un consorzio in cui i costi di riassicurazione per le compagnie aderenti si riducono in ragione della diversificazione dei rischi, contenendo i costi di polizza (a beneficio del contraente) grazie ad una minore volatilità dei premi e dei portafogli delle Compagnie di Assicurazione.
Tale istituto era stato previsto dall'art. 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2024, il quale così dispone: "Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità".
La relazione indica quindi le modalità operative e l'organizzazione del pool, e specifica che il consorzio agirà in nome e per conto delle imprese consorziate, provvedendo "alla cessione a riassicuratori terzi esterni allo stesso pool" (cfr. pag. 240) dei rischi catastrofali assunti.
In base alle prime indicazioni fornite da ANIA, le compagnie potranno accedere al pool volontariamente senza che sia richiesta, per ora, una quota minima di adesione. Allo stesso modo, nel rispetto di un preavviso minimo, potranno decidere di recedervi.
Le imprese aderenti potranno beneficiare di un portafoglio trasversale, con esclusione della clientela large corporate, ossia di quelle imprese che, come sopra precisato, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti limiti numerici: (i) limite di 25 milioni per il totale dello stato patrimoniale; (ii) limite di 50 milioni per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; (iii) numero medio di 250 dipendenti occupati durante l’esercizio.
Sarà, inoltre, possibile cedere porzioni aggiuntive di portafoglio entro determinate soglie.
Circa le modalità operative attraverso le quali avverrà il trasferimento del rischio, ANIA ha precisato che si tratta di una cessione "a premio puro", con autonomia di definizione del "premio commerciale" per ciascuna Compagnia. Inoltre, sulla base di una proposta del tasso di premio puro da parte della compagnia, la segreteria tecnica si occuperà del recupero delle quotazioni dei riassicuratori.
Il pool sarà composto dai seguenti organi:
- un Comitato di indirizzo, costituito dal Presidente e da otto rappresentanti delle compagnie privi di ruoli apicali nelle consorziate;
- una Segreteria tecnica, composta da membri indipendenti, cui compete aggregare i rischi apportati;
Il pool opererà in base ad uno Statuto, che regola le modalità di calcolo del fabbisogno riassicurativo nel seguente modo: ciascuna compagnia propone alla Segreteria tecnica la quota massima di cessioni dei rischi che si impegna a trasferire in un dato anno, quota suscettibile di essere ridotta dalla Segreteria tecnica in modo proporzionale per i consorziati (c.d. rischio riferito).
Il meccanismo della cessione dei rischi viene, invece, disciplinato dal Regolamento. In particolare, la cessione può essere proporzionale e/o non proporzionale. Oltre la soglia minima di rischio da distribuire sull’intero portafoglio che deve essere ceduta per poter aderire al pool, è possibile cedere in riassicurazione non proporzionale una quota del proprio portafoglio di rischi rilevanti entro e non oltre il 25% della capacità complessiva del pool. Infine, in relazione al rischio ceduto in riassicurazione proporzionale, ogni compagnia consorziata deve mantenere a proprio carico una quota di ritenzione del rischio relativo alle polizze emesse non inferiore al 10% del rischio assicurato.
L'istituzione di questo consorzio, con le relative modalità operative, consente di accedere più agevolmente al mercato riassicurativo in un contesto determinato dall'assunzione di rischi attinenti a causa di risarcimento di importo elevato, difficilmente accessibile da parte di imprese di ridotte dimensioni.