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DURC DI CONGRUITÀ: LA VERIFICA DELL'INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

05 August 2021

Il Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143 ha attuato la disciplina del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera (cd. "DURC di Congruità") valevole anche per gli appalti privati il cui valore sia superiore a Euro 70.000. L'attestazione di congruità sarà rilasciata sulla base del rispetto minimi di incidenza percentuale - del costo della manodopera rispetto al valore del contratto - previsti per ogni singola tipologia di lavoro dalla tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Articolo dell'Avvocato Michele Di Michele e del Dott. Ivan El Knizi.

L’articolo 8, comma 10-bis, del D.L. Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto che "al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Con Decreto n. 143 del 25 giugno 2021 (il "Decreto"), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato attuazione alla suddetta previsione introducendo un nuovo sistema di controllo della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori nel "settore edile". 

Con l'espressione "settore edile" si fa riferimento, a mente del Decreto, a "tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Il nuovo sistema di controllo si applica:

- a tutti gli appalti pubblici di lavori (esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016, già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo); 
- nonché ai lavori nel settore privato il cui valore sia complessivamente pari o superiore a 70.000 euro.

La procedura di controllo – avente finalità di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale nonché di promozione dell'emersione del lavoro irregolare – consiste nel fornire alla committenza il cd. DURC di congruità, rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante cui si attesta che l'incidenza del costo della manodopera sul valore complessivo dell'opera rispetta degli indici minimi percentuali previsti dalla Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile (con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali, gli indici di congruità verranno poi periodicamente aggiornati).
 
Per i lavori pubblici, il DURC di congruità è richiesto dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
 
Per i lavori privati, il DURC di congruità è invece richiesto prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. 
 
L'obbligo di richiedere il DURC di congruità riguarda gli affidatari di lavori in appalto, subappalto ovvero i lavoratori autonomi "coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione". 
 
In caso di esito positivo della verifica di congruità, il DURC di Congruità viene rilasciato entro 10 giorni dall'istanza presentata.
 
In caso di esito negativo della verifica di congruità la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Si prevede peraltro che in caso di scostamento di misura pari o inferiore al 5% Cassa Edile/Edilcassa rilasci ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. 
 
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
 
L'applicazione del nuovo sistema di controllo prenderà avvio per i lavori la cui denuncia di inizio lavori sia stata effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
 
Di seguito, si riportano, per maggiore facilità di consultazione, gli indici minimi di congruità previsti dalla Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile, che costituiranno il parametro di riferimento per il rilascio del DURC di congruità.

DURC DI CONGRUITÀ

 

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