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Consob: anomala volatilità nelle negoziazioni di azioni e nell'utilizzo di social forum e piattaforme di trading online

14 April 2021
I recenti casi di estrema volatilità di alcuni titoli azionari scambiati in mercati di altri Paesi hanno spinto la Consob a pubblicare, in data 13 aprile 2021, la dichiarazione.

I recenti casi di estrema volatilità di alcuni titoli azionari scambiati in mercati di altri Paesi –  caratterizzati da un significativo accumulo di posizioni corte nette e dall’azione concertata di alcuni investitori al dettaglio sulla base delle informazioni condivise sui social media (cfr., ad esempio, il c.d. "caso Gamestop") – hanno spinto la Consob a pubblicare, in data 13 aprile 2021, una dichiarazione "sui casi di anomala volatilità nella negoziazione di azioni e nell'utilizzo di social forum e piattaforme di trading online" (la "Dichiarazione"). 

Sul punto, la Consob ha ritenuto che il c.d. "caso Gamestop" abbia portato alla luce il tema dell'affidabilità dei social network e delle piattaforme online come fonti di informazione ai fini di effettuare investimenti. In particolare, la potenziale classificazione di alcune informazioni diffuse dai social media come "raccomandazioni di investimento" potrebbe sollevare problematiche in relazione al rispetto delle regole fissate per contrastare gli abusi di mercato in Europa e alla possibile applicazione delle relative violazioni (si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 596/2014). Pertanto, la Consob ritiene che gli investitori al dettaglio dovrebbero essere consapevoli del rischio di prendere decisioni di investimento sulla base di questo tipo di informazioni, se non adeguatamente presentate.

Tali nuove forme di "social-herding investing" comportano spesso, al pari di qualsiasi altro tipo di servizio di negoziazione sul web, la trasmissione ai clienti (tramite e-mail, messaggi di testo e social media) di "segnali di trading" generati da soggetti terzi che concedono l'accesso ai dati sulle proprie operazioni di negoziazione al fine di copiarle e replicarle. Pertanto, nella Dichiarazione viene evidenziato che i modelli operativi sopra descritti comportano il rischio di integrare ed enfatizzare eventuali effetti distorsivi di potenziali manipolazioni del mercato condotte attraverso la diffusione di informazioni sui social media e forum.

Alla luce di quanto sopra, la Consob ha dichiarato che, in occasione della prossima revisione delle normative cc.dd. "MiFID/MiFIR" e "MAR", la Consob presterà particolare attenzione alla valutazione degli attuali regimi e della loro efficacia a tutela degli investitori retail, in relazione alle fattispecie sopra richiamate e ai connessi progressi tecnologici (1).

Infine, la Consob ha richiesto alle autorità di regolamentazione di essere sempre pronte e proattive per affrontare nuove sfide e minacce per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio. Rischio e incertezza sono componenti intrinsechi dei mercati finanziari e, oggi più che mai, collegati alla digitalizzazione e agli strumenti dei social media, che contribuiscono ad accelerare e intrecciare tra di loro le dinamiche di mercato. Di conseguenza, alcuni sviluppi non sono facilmente prevedibili né gestibili nell’immediato. La Consob ribadisce, dunque, che le autorità pubbliche debbano sempre guardare alla loro missione ultima, che è quella di ripristinare e mantenere la fiducia nei mercati finanziari.

References

(1) Per citare un esempio, Consob ritiene necessario valutare la compatibilità tra il cosiddetto "payment for order flow" ("PFOF") - ovvero il compenso che gli intermediari finanziari ricevono per l'instradamento degli ordini per l'esecuzione delle negoziazioni - e la disciplina europea relative alla "best execution" e agli incentivi, in particolare se tale modalità (la PFOF) è in grado di migliorare la qualità del servizio fornito ai clienti.

Authors: Luca Lo Po' è Claudio Saba

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