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Applicazione dell'aliquota del 9% per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli

16 February 2021
L'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.3461/21 del 11 Febbraio 2021 stabilisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9% invece dell’aliquota del 15%.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3461/21 rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che riteneva dovesse applicarsi l'imposta di registro con aliquota del 15%, in caso di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la costruzione di impianti fotovoltaici, da parte del titolare del diritto di superficie.

La Corte, a conferma dell'indirizzo già espresso con sentenza n.16495 del 2003, afferma che nel caso di specie debba applicarsi l'imposta di registro con aliquota del 9% tenuto conto che trattasi della costituzione di un diritto reale di godimento e non del trasferimento della proprietà del terreno agricolo. 

La Cassazione ritiene che la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo rientrerebbe nell'ambito previsto dal primo periodo dell'articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) il quale recita: " atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9%" contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate secondo cui la fattispecie summenzionata rientrerebbe invece nell'ambito del terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) che sancisce: 

"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15%".

La tesi della Cassazione si poggia sull'assunto che il diritto di fare e mantenere una costruzione sul fondo altrui, cd. Diritto di superficie si "costituisce" e non si "trasferisce". L'istituto del "trasferimento" si concretizzerebbe solo nel caso in cui sia realizzata una costruzione nell’esercizio del diritto di superficie e l'avente causa successivamente dispone la sua alienazione.

Chiarito che il terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro) concerne solo “il trasferimento” di terreni agricoli, mentre il primo periodo riguarda ogni “atto costitutivo” di diritti reali immobiliari, la costituzione del diritto di superficie (a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell’area su cui è impresso) è assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota dell’9%.

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