L'Agenzia delle entrate con l'interpello n.178/2020 ha espresso il proprio parere in merito:
i) al rapporto tra il regime di "flat tax" di Euro 100.000 per i redditi esteri dei neo residenti ex art. 24 bis del DPR 917/86 (Tuir) e l'applicazione della ritenuta ex art 26 ter del DPR 600/73, sui proventi da polizze unit linked stipulate con un'impresa di assicurazione lussumburghese, che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS),
ii) alla possibilità di escludere la polizza sottoscritta dal contraente che abbia aderito al regime "flat tax" dal calcolo dell'IRM durante il periodo di vigenza del contratto e di adozione del suddetto regime agevolativo, e
iii) all'eventuale esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo.
Come noto, il regime opzionale "flat tax", in deroga al generale principio di tassazione del reddito su base mondiale (world taxation principle), consente ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale italiana di non includere nella base imponibile complessiva i redditi che si considerano prodotti all’estero.
I soggetti aderenti al regime, in relazione ai redditi esteri, possono dunque versare un’imposta sostitutiva forfettariamente determinata in Euro100.000.
Per quanto concerne il rapporto tra il regime agevolativo in esame, e l'applicazione della ritenuta ex art 26 ter del DPR 600/73, con il documento di prassi in esame, L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la compagnia assicurativa può disapplicare la ritenuta solo se è stata esercitata in dichiarazione dei redditi dal contraente neo residente l'opzione per il regime " flat tax ".
L'esercizio dell'opzione in dichiarazione, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile ai fini dell'accesso al regime in esame e, pertanto, la disapplicazione delle ritenute sui redditi generati dal neo residente non è ricollegabile al mero versamento dell'imposta sostitutiva se antecedente all'esercizio dell'opzione in dichiarazione. Ciò in quanto il mero versamento si qualifica come una mera dichiarazione di intenti del neo residente condizionata alla formalità dell'indicazione dell'opzione in dichiarazione dei redditi.
Il secondo chiarimento riguarda invece la possibilità di escludere la polizza sottoscritta dal neo residente dal calcolo dell’IRM (0,45% delle riserve matematiche relative alle polizze stipulate dai residenti in Italia) durante il periodo di efficacia del regime agevolativo.
L’Agenzia ritiene, a tal riguardo, che l’IRM non sia dovuta a decorrere dal periodo di imposta in cui si intende perfezionata l’opzione. A partire da questo momento, infatti, ai neo residenti non si applicheranno più le imposte sostitutive sui rendimenti delle polizze, da cui l’IRM può essere scomputata, in quanto “assorbite” nell’imposta sostitutiva di Euro 100.000.
Per quanto attiene, infine, il quesito sull'eventuale esclusione dall'applicazione dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate ritiene, nel caso di specie, che non sia dovuta l'IVAFE e che trovi applicazione l'imposta di bollo, in quanto la polizza si considera detenuta in Italia.
I redditi di capitale maturati durante il periodo di validità dell'opzione "flat tax" e percepiti successivamente saranno invece tassati in misura e modalità ordinarie (26%), in quanto non assoggettati a tassazione sostitutiva.