Al riguardo, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 25117 dell’8 settembre 2026, ha offerto utili chiarimenti sul tema. Più precisamente, la Suprema Corte:
- ha confermato che l’immagine fotografica della persona costituisce un dato personale e che, pertanto, il relativo trattamento deve fondarsi su una delle basi giuridiche previste dall’art. 6 GDPR;
- ha chiarito che, nelle attività di marketing, quando la base giuridica del trattamento è il consenso, detto consenso deve rispettare tutti i requisiti di cui al GDPR.
Sotto tale ultimo aspetto, la pronuncia ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 11, del GDPR, il consenso è una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Pertanto, la Suprema Corte precisa, in ossequio a tale previsione, che “il consenso rilevante ai sensi del GDPR deve presentare specifici requisiti che si sostanziano in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato”.
Da ciò la Corte di Cassazione deduce che, quando il consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso all’interessato, in ossequio alla previsione appena vista, deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie.
Alla luce di quanto precede, dunque, la raccolta di materiale fotografico che ritragga i partecipanti, nel contesto di iniziative aziendali e per il relativo utilizzo per finalità di marketing, è legittima, a determinate condizioni. Tale legittimità, in particolare, è condizionata ad un consenso prestato dall’interessato in maniera effettiva e chiara.
Ciò conduce a raccomandare, in adesione alla migliore prassi, la redazione di documenti specifici per raccogliere tale consenso (e.g., liberatoria), al fine assicurare che il consenso dell’interessato in relazione all’utilizzo del materiale fotografico che lo ritrae sia espressione – mutuando le parole della Suprema Corte – di una “volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile”. Al contempo, invece, è preferibile evitare di includere la richiesta di consenso dell’interessato nell’ambito di documenti più ampi, quali, ad esempio, moduli di iscrizione all’evento, che – regolando più aspetti – potrebbero inficiare la libertà del consenso e, in ultima istanza, la sua validità.
Pertanto, l’operatore economico che, nel contesto di iniziative aziendali e per il relativo utilizzo per finalità di marketing, intenda raccogliere materiale fotografico che ritragga i partecipanti, è tenuto, in ossequio al GDPR:
- ad individuare la corretta base giuridica per il trattamento delle immagini fotografiche, considerando, in particolare, la finalità del trattamento;
- ove la base giuridica individuata sia quella del consenso dell’interessato, occorre che questo sia valido e, dunque, che il medesimo consista in una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato”;
- a redigere, in tale ipotesi, uno specifico documento per la raccolta di detto consenso, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di validità del consenso.
Vorremmo ringraziare Camilla Ceresani per il suo contributo a questo articolo.