I tracking pixel sono immagini, di cui spesso l’interessato ignora l’esistenza, che consentono al mittente di una email, o ai suoi partner, di venire a conoscenza di informazioni relative all’apertura del messaggio di posta elettronica inviato (ad esempio, il momento in cui viene aperto il messaggio, il tempo in cui è stato tenuto aperto, o la quantità di volte in cui lo stesso è stato riaperto), con lo scopo ultimo di avere contezza dell’interazione del destinatario con il messaggio in questione e poter così calibrare le comunicazioni nei suoi confronti.
Vista la natura invasiva di questa tecnologia, le menzionate linee guida stabiliscono che:
- il destinatario del messaggio di posta elettronica deve essere informato in merito all’utilizzo di tracking pixel; al riguardo, in una logica di semplificazione, è consentito ricorrere a forme agevolate di informativa, tra cui l’inserimento di un link all’interno di un modulo di raccolta dell’indirizzo, banner e pop-up informativi, assistenti virtuali;
- per l’utilizzo dei tracking pixel, il titolare può giovarsi delle deroghe rispetto all’acquisizione di uno specifico consenso nei casi in cui l’impiego di tracking pixel (i) sia funzionale ad un conteggio di tipo statistico (in questa ipotesi, è raccomandato l’utilizzo di pixel univoci, uguali per tutti i destinatari), (ii) sia connesso all’implementazione di misure di sicurezza che interessano il processo di autenticazione dell’utente, nonché (iii) sia relativo a messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inoltrare e rispetto ai quali rilevi l’effettiva presa di conoscenza del destinatario;
- diversamente, ove il trattamento sia svolto per il tramite della raccolta del consenso dell’interessato, è necessario che lo stesso sia acquisito preventivamente; in proposito, viene chiarito che (i) il consenso alla ricezione di tracking pixel è ricompreso, in generale, in quello per la ricezione di comunicazioni promozionali (i.e., un unico consenso) e che (ii) la revoca del consenso, invece, ben può essere per c.d. granulare (e.g., inserendo all’interno di ogni email inviata un link che conduca l’utente verso un’area dedicata all’esercizio dei suoi diritti, in cui può richiedere la revoca di uno o entrambi i consensi).
In aggiunta, le linee guida in esame offrono alcuni spunti pratici per gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore di questa nuova regolamentazione, già impiegano i tracking pixel. Più precisamente, in questa ipotesi, gli obblighi informativi vanno assolti al primo invio utile, mentre spetterà al titolare implementare e rendere noto agli interessati un sistema c.d. granulare di revoca del consenso nei termini già indicati. A questo punto, l’invito agli operatori del mercato che utilizzano i tracking pixel è quello di adeguare, entro il termine del 29 ottobre 2026, le proprie informative nonché i propri sistemi (in particolari, in punto di revoca del consenso) alle “Linee Guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica”.
Vorremmo ringraziare Camilla Ceresani per il suo contributo a questo articolo.