Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato sulla G.U. n. 264 dell'11 novembre 2024 (c.d. Decreto Correttivo Cartabia), che apporta modifiche integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia). Le nuove disposizioni mirano ad ottimizzare l'efficacia del processo civile, a fronte delle incertezze emerse nei primi anni di applicazione della Riforma Cartabia.
Tra gli interventi più significativi vi è la modifica dell’art. 127-ter c.p.c., il quale ora prevede, all'ultimo periodo del comma 1, che l'udienza non può essere sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Questa modifica mira a evitare un eccessivo uso dell'udienza in trattazione scritta, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti risulti necessaria al fine della formazione del libero convincimento dell’organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite.
Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’anticipazione della dichiarazione di contumacia della parte convenuta in giudizio, disciplinata all'art. 171, comma 3, c.p.c., che viene ora pronunciata già con il decreto emesso dal giudice all’esito delle verifiche preliminari ex 171-bis c.p.c. Sempre nell’ottica di garantire una maggiore efficienza e celerità del processo, è stato modificato il procedimento per la chiamata in causa di un terzo da parte del terzo chiamato: se quest’ultimo intende coinvolgere un ulteriore soggetto nel giudizio, l’autorizzazione viene ora concessa direttamente con il l decreto emesso dal giudice ad esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., evitando di dover attendere la prima udienza di comparizione delle parti.
Un'importante novità, introdotta all’art. 171-bis c.p.c., riguarda, inoltre, la possibilità per il giudice, al termine delle verifiche preliminari, di disporre, con il relativo decreto, la conversione del rito ordinario in rito semplificato di cognizione, qualora ne ricorrano i presupposti. Questo intervento comporta l’abrogazione dell’art. 183-bis c.p.c., il quale, in precedenza, prevedeva tale conversione solo in sede di prima udienza di comparizione delle parti.
L’attenzione e la predilezione del legislatore per il rito semplificato di cognizione emergono, tra l'altro, dalla modifica dell’art. 281-decies c.p.c., che ne estende l’applicabilità (i) a tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, anche in assenza dei presupposti per il suo utilizzo ed, in ricorrenza dei suoi presupposti, (ii) anche ai giudizi di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo disciplinati dagli artt. 615, comma 1, 617, comma 1 e 645 c.p.c., dunque, a quei procedimenti ordinari a struttura oppositoria.
L’art. 281-duodecies c.p.c. consente ora alle parti di formulare in udienza nuove domande conseguenti alle eccezioni e alle domande riconvenzionali delle controparti mentre viene più chiaramente definita la scansione temporale dei termini processuali per il deposito delle memorie istruttorie.
Tali termini sono assegnati in udienza dal giudice solo se richiesto dalle parti e qualora l’esigenza sorga dalle difese di controparte. Si garantisce, così, il contraddittorio tra le parti, eliminando il riferimento ai "giustificati motivi" genericamente previsto dal precedente art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., che lasciava al giudice un'ampia discrezionalità, ora non più prevista dalla norma.
Anche i termini per il deposito della sentenza sono stati ridefiniti: l’art. 281-terdecies c.p.c. prevede ora che il giudice debba depositarla entro sessanta giorni dall’udienza.
Le modifiche apportate dal Decreto correttivo coinvolgono anche la disciplina delle impugnazioni. Il correttivo è intervenuto sugli artt. 343 e 347 c.p.c. per risolvere problemi di coordinamento tra i termini per la costituzione del convenuto in appello ed i termini per proposizione dell'appello incidentale.
Nel testo dell'art. 347 c.p.c. si legge ora che il termine per la costituzione tempestiva dell’appellato in giudizio è di almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in citazione o ai sensi dell’art. 349-bis c.p.c. Ora viene chiarito che l’appello incidentale deve essere depositato nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c.
Apprezzabile, inoltre, in riferimento al giudizio di Cassazione, la modifica dell’art. 380-bis, comma 2 c.p.c. volta ad eliminare la necessità, per il difensore della parte ricorrente che voglia insistere - a fronte della proposta da parte Presidente della Sezione a cui è affidato il ricorso o un Consigliere da questi delegato, di definizione accelerata del giudizio nel caso in cui venga ravvisata l'inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale - per la definizione “ordinaria” del giudizio (ossia con decisione in Camera di Consiglio) con apposita istanza, di munirsi di una procura speciale, semplificando, così, l’iter difensivo.
Il Decreto Correttivo Cartabia interviene anche sulla disciplina dell’esecuzione civile, con modifiche volte a promuovere la digitalizzazione del processo. E così, nell’art. 475 c.p.c. si chiarisce che il titolo esecutivo può essere costituito non solo dalla copia attestata conforme all’originale, ma anche dal duplicato informatico, il quale, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. i) -quinquies del CAD, è "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione (...) della medesima sequenza di valori binari del documento originario".
Venendo al processo esecutivo, quanto all'atto di precetto, l’art. 480 c.p.c. prevede ora che, qualora il precetto sia sottoscritto personalmente dalla parte istante, questa possa indicare il proprio indirizzo PEC, risultante da pubblici elenchi o un domicilio digitale speciale, in sostituzione della residenza o del domicilio. Analogamente, l’art. 492, comma 2, c.p.c. stabilisce che l’invito al debitore debba contenere anche l’avvertimento di poter indicare in alternativa alla residenza o domicilio nel circondario del giudice competente, l'indirizzo PEC risultante da pubblichi elenchi o di poter eleggere domicilio digitale speciale.
In riferimento alla procedura esecutiva presso terzi, il legislatore è intervenuto sull’art. 543 c.p.c.
Le modifiche apportate (i) eliminano l’onere di notificare anche al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento, onere che invece resta nei confronti del terzo pignorato, nell'ottica di alleggerire la posizione del creditore (cfr. co. 5) (ii) chiariscono che gli obblighi del debitore e del terzo, nel caso di mancata notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo trovano applicazione sia quando il pignoramento eseguito contro un solo terzo sia quando abbia interessato più terzi pignorati (iii) inseriscono un ultimo comma a mente del quale, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento lo comunica immediatamente al debitore e al terzo, il quale con la ricezione della comunicazione è liberato dagli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c., in guisa da assicurare lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo.
Infine, vale la pena segnalare le modifiche introdotte dal Decreto correttivo agli artt. 616 e 618 c.p.c., in materia di opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, prevedendo che, qualora il giudizio di merito sull’opposizione venga introdotto con il rito ordinario, i termini per la costituzione dell’attore e del convenuto, per le verifiche preliminari del giudice e per il deposito delle memorie integrative siano tutti dimezzati. Questa scelta risponde all’esigenza di garantire una più rapida trattazione delle opposizioni esecutive, contribuendo così all’efficienza complessiva del processo civile.
Le nuove disposizioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Decreto Correttivo, si applicano ai procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023, salvo diversa previsione normativa.
Chiaramente il coordinamento di questa previsione con il principio tempus regit actum comporta l’effetto per cui gli atti ed i provvedimenti già depositati alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo sconteranno le previgenti disposizioni, e solo le attività processuali poste in essere successivamente andranno regolate secondo la emendata disciplina.
Dalla suesposta rassegna delle principali modifiche apportate dal Decreto Correttivo Cartabia al codice di procedura civile, emergono gli obiettivi del legislatore di (i) chiarire i problemi interpretativi e sistematici lasciati dalla Riforma Cartabia nella sua prima fase di attuazione e di (ii) rendere il processo più efficiente e rapido, con particolare attenzione alla semplificazione dei riti, alla riduzione dei tempi processuali e ad un maggiore utilizzo degli strumenti digitali.