L'ambito di applicazione del nuovo Capo II del Titolo V è individuato dall'articolo 114.2 del TUB, il quale prevede che, in via generale, le disposizioni riguardanti l’acquisto e la gestione di crediti in sofferenza non si applichino quando la gestione di crediti in sofferenza è svolta: da gestori per conto dei fondi gestiti; da banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati; da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB, anche per crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attività è esercitata in Italia; nonché, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione prevista del regolamento (UE) 2017/2402, salvo che nei casi dallo stesso specificamente indicati.
Lo stesso TUB prevede infatti che specifici obblighi, perlopiù di condotta e di natura informativa, trovino applicazione anche nei casi sopra richiamati (articoli 114.3, commi 4, 5 e 7, 114.4, 114.10).
Le nuove "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" si compongono di due parti principali, i cui contenuti più rilevanti sono di seguito rappresentati:
Parte Prima: Disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza
- Capitolo 2: condizioni e procedura di autorizzazione per i gestori di crediti in sofferenza e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che intendono operare in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia.
- Capitolo 4: attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza.
- Capitolo 5: organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni dei gestori di crediti.
- Capitolo 6: operatività in Italia e all'estero dei gestori di crediti.
- Capitolo 11: regole applicabili agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza.
Parte Seconda: Disposizioni applicabili ad altri soggetti finanziari (banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza)
- Capitolo 1: obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza per le banche e gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.
Nello specifico, per quanto attiene ai profili relativi all'autorizzazione, l'articolo 114.3 del TUB prevede che l'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sia riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (i.e. "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza") e iscritti in un apposito albo tenuto dalla medesima Autorità (l'albo dei gestori dei crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.5 del TUB).
In attuazione delle previsioni di cui al Capo II del Titolo V del TUB, le "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" disciplinano la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di crediti in sofferenza con riferimento: (i) alle società di nuova costituzione (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V); (ii) alle società già esistenti (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione VI) e (iii) agli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia (cfr. Parte Prima, Capitolo 2, Sezione VII).
Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, le "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" regolamentano gli aspetti relativi ai requisiti e alle condizioni già previste dal TUB, concernenti, inter alia: (i) l'adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (ii) la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all'interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione; (iii) la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB; (iv) il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, comma 2, del TUB; (v) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto dei principi generali previsti dall'articolo 114.8 del TUB, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; (vi) in caso di detenzione dei fondi ricevuti dai debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste dalle stesse "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza". I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione; (vii) la limitazione dell’oggetto sociale all’attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, comma 1, lettera a), salva la possibilità di svolgere anche attività connesse o strumentali nel rispetto delle stesse "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza".
Infine, il provvedimento in esame modifica le "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", emanate con Provvedimento del 26 luglio 2022, e le "Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata", emanate con Provvedimento del 26 ottobre 2021, per estenderne l'applicazione ai gestori di crediti in sofferenza.
Le nuove "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" e le modifiche alle disposizioni sopra citate, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.