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La nuova Tabella Unica Nazionale

21 February 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18-2-2025 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12 ("D.P.R. n. 12/2025") recante la Tabella Unica Nazionale (c.d. TUN). 

Come noto, l'introduzione della TUN, che entrerà in vigore dal 5.03.2025 e sarà applicabile ai sinistri verificatosi successivamente alla data della sua entrata in vigore, è quello di uniformare i criteri di risarcimento del danno, superando così le differenze liquidative venutesi a formare nella prassi applicativa (si vedano le tabelle adottate dai vari Tribunali, come di Milano e Roma), al fine di sopperire all'assenza (quasi ventennale) di una tabella unica nazionale.

La TUN si applicherà dunque per le c.d. lesioni macropermanenti derivanti dai sinistri stradali e da quelli relativi alla responsabilità sanitaria, in attuazione di quanto già previsto dall'art. 138 comma 1 lett. b) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 205, Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

Poiché come noto il sistema risarcitorio si basa sulla attribuzione di un valore monetario da assegnare ad ogni singolo punto percentuale (tra il 10% ed il 100%), il D.P.R. n. 12/2025 introduce:

  • le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale (Allegato I);
  • la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire al c.d. danno biologico e quindi ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del CAP (Allegato II, Tabella 1);
  • la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire al c.d. danno morale e quindi ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del CAP (di cui all'Allegato II, Tabella 2).

Al fine di garantire una certa dinamicità nell'aggiornamento dei coefficienti correlati alla durata della vita umana, il D.P.R. n. 12/2025 rimette l'aggiornamento della tabella afferente alla tavola relativa al coefficiente di riduzione per età di cui all'allegato 1.b conseguente all'aggiornamento delle tavole di moralità curate dall'ISTAT ad un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere dell'IVASS.

Con il D.P.R. n. 12/2025 viene stabilito il valore del primo punto di invalidità, determinato mediante rinvio all'art. 139, comma 1, del CAP relativo alle c.d. lesioni micropermanenti e, segnatamente:

  • per il danno biologico, al valore originariamente fissato in Euro 759,97 (cfr. co. 1 lett. a) ult. periodo), come da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio 2024, a decorrere dal mese di aprile 2024, in Euro 947,30 (cfr. co. 5); e
  • per il c.d. danno biologico temporaneo, al valore originariamente fissato in Euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta (cfr. co. 1 lett. b)), come da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 luglio 2024, a decorrere dal mese di aprile 2024, in Euro 55,24 (cfr. co. 5).

Ad una analisi del contenuto delle Tabelle allegate al D.P.R. n. 12/2025, come noto, il sistema liquidativo introdotto mira alla liquidazione di postumi di invalidità c.d. danno biologico permanente superiori ai 10 punti percentuali sino al 100% del danno biologico, prendendo a base il valore del primo punto di partenza fissato per le c.d. micro-permanenti (ovverosia quelle lesioni cui consegua una invalidità inferiore al 10%).

Il valore del singolo punto percentuale, come si evince dall'Allegato I al D.P.R. n. 12/2025, Tabelle 1 e 2, varia:

  • accrescendosi in funzione della gravità delle lesioni riportate (in un range che oscilla tra il 2,75773% per lesioni del 10%, sino al 10,9472% per una invalidità del 100%), secondo una logica per cui più gravi sono le lesioni, maggiore è il valore economico del singolo punto percentuale (cfr. Allegato I, tavola 1.A);
  • decrescendosi in funzione dell'età della vittima (in un range tra che oscilla tra l'1% per una vittima di un anno sino allo 0,522% per una vittima di cento anni), secondo una logica per cui maggiore è l'età della vittima – e dunque minore è la sua aspettativa di vita – minore è il valore assegnato ad ogni punto percentuale (cfr. Allegato I, tavola 1.B);
  • accrescendosi in ragione di un danno morale riportato dalla vittima (in un range che oscilla tra lo 0,210% per lesioni del 10%, sino allo 0,555 per una invalidità del 100%) suddiviso a sua volta in fasce di intensità del patì che potrà essere non riconosciuto, ovverosia riconosciuto come di intensità minima, media o massima.

Mentre la TUN non prende in esame la possibilità riconosciuta dall'art. 138, comma 3, del CAP al Giudice di riconoscere una personalizzazione del danno sino al 30% destinato a maggiorare l'importo del valore della lesione biologica (cfr. supra, (i) e (ii)), con particolare riferimento al coefficiente c.d. moltiplicatore per danno morale (cfr. supra, sub (iii)), fermo che il Giudice sarà chiamato ad accertare tale voce di danno, è evidente che di tale moltiplicatore dovrà necessariamente tenersi conto impattando sulla quantificazione del danno biologico subito dalla vittima sino alla metà circa.

Se il sistema, quindi, ha il pregio di standardizzare i profili risarcitori derivanti da sinistro, è possibile domandarsi se, a ben vedere, l'approvazione della TUN comporterà o meno una maggiore convenienza economica per il danneggiato.

Sebbene non sia possibile tracciare un esercizio complessivo, dovendosi poi valutare caso per caso le fattispecie, rapportando la TUN alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 e le tabelle del Tribunale di Roma del 2023 è possibile svolgere 3 esempi, diversificati in ragione solo dell'età e della gravità del grado di invalidità permanente, assumendo nei tre scenari che il danno morale derivante dalla lesione sia accertato e sia di entità media.

I tre esempi "standardizzati" che di seguito si sviluppano consistono nelle seguenti fattispecie.

  • Persona di 10 anni con IP al 90%.
  • Persona di 50 anni con IP al 50%.
  • Persona di 90 anni con IP al 10%.

La seguente tabella consente di effettuare il paragone in esame: per ciascuno dei tre esempi, viene individuato l'importo del risarcimento che verrebbe corrisposto al danneggiato a seconda della tabella applicata.

Esempio Tabelle di Roma 2023 Tabelle di Milano 2024 T.U.N.
1. Persona di 10 anni con IP al 90%. Danno biologico: € 1.507.881,02
Danno morale medio (calcolato effettuando la media tra oscillazione massima e minima): € 1.110.177,40
Danno biologico: € 819.182,00
Danno morale con aumento medio (+25%): € 204.795,50
Danno biologico: € 849.836,00
Danno morale con aumento medio (Tabella 2.B): € 452.963,00
2. Persona di 50 anni con IP al 50%. Danno biologico: € 318.744,01
Danno morale con aumento medio (calcolato effettuando la media tra oscillazione massima e minima): € 138.924,57
Danno biologico: € 279.418,00
Danno morale con aumento medio (+25%): € 69.854,50
Danno biologico: € 267.618,00
Danno morale con aumento medio (Tabella 2.B): € 121.231,00
3. Persona di 90 anni con IP al 10%. Danno biologico: € 14.248,52
Danno morale con aumento medio (calcolato effettuando la media tra oscillazione massima e minima): € 1.787,47
Danno biologico: € 14.499,00
Danno morale con aumento medio (+25%): € 3.624,75
Danno biologico: € 14.760,00
Danno morale con aumento medio (Tabella 2.B): € 3.838,00

Dall'esame dei tre scenari, certamente non esaustivi ma significativi, è possibile inferire che l'introduzione della TUN costituirà un beneficio per la vittima nelle ipotesi di maggiore frequenza, ovverosia quelle afferenti a conseguenze di minore entità (tra il 10% ed il 40%) rispetto a quelle di sinistri di media (tra il 41% e il 70%) e più intensa (tra il 71% ed il 100%) gravità che vedevano l'applicazione, almeno nel sistema delle Tabelle del Tribunale di Roma, di un maggior valore risarcitorio al punto percentuale di lesione biologica.

Se dunque, come detto, il pregio dell'introduzione della TUN è quello di standardizzare gli importi risarcitori ed evitare sperequazioni correlate a fattori, a ben vedere, poco costituzionalmente orientati, quanto sicuramente emerge, a margine delle possibili discrasie di valori che si ingenerano rispetto alla tabella relativa alle c.d. lesioni micro-permanenti di cui all'art. 139 del CAP), è la carenza di un criterio univoco relativo al c.d. danno da perdita parentale che lascia ancora insoluto il tema della differente risarcibilità ai sensi delle più volte citate tabelle del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano.

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