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La legittimazione dell'acquirente a far valere la polizza decennale postuma stipulata dal contraente

05 February 2025

In tema di compravendita di immobili in costruzione, la polizza di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 122/2005 rappresenta "una peculiare fattispecie di assicurazione per conto di chi spetta", in cui la legittimazione "primaria e prevalente" dell'assicurato può concorrere con quella del contraente – costruttore.

In data 27 gennaio 2025, è stata pubblicata la sentenza n. 1909 della Sezione Terza della Corte di Cassazione, la quale ha definito la natura giuridica della polizza assicurativa decennale postuma di cui art. 4 del D.lgs. 122/2005 - recante le "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire - riconducendola allo schema negoziale dell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 c.c., sebbene con elementi di peculiarità rispetto a tale disciplina.

Nel caso rimesso alla Suprema Corte, molto in sintesi la società danneggiata agiva nei confronti del costruttore e del subappaltatore lamentando gravi difetti di progettazione e costruzione di un capannone industriale utilizzato dalla stessa in forza di un contratto di locazione finanziaria.

La società convenute estendevano il giudizio alle rispettive compagnie assicurative che avevano prestato garanzia per i danni a differente titolo derivanti dalla attività, segnatamente una compagnia per la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. e l'altra, anche, per la responsabilità extracontrattuale.

Ad esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Torino condannava le società convenute, in solido tra di loro, a rifondere i danni cagionati, sul presupposto dell'inadeguatezza dell'opera dalle stesse eseguita quale antecedente causale del successivo dissesto. Di contro la Corte di Appello confermava l'intervenuta prescrizione ed inoperatività dell'art. 1669 c.c., presupposto ai fini dell'operatività di una delle due garanzie assicurative, confermando la carenza di interesse della attrice-committente ad impugnare il relativo capo della sentenza non censurato dalla appaltatrice-assicurata.

La società danneggiata ricorreva per la cassazione della sentenza d'appello, lamentando l'erroneità della stessa in punto della ritenuta mancanza di legittimazione attiva della stessa a far valere argomentazioni che afferenti alla prescrizione ed inoperatività dell'art. 1669 c.c., presupposte all'operatività della garanzia assicurativa di cui la stessa era beneficiaria ed assicurata.

La società danneggiata ha sostenuto di aver interesse a censurare tale decisione al fine di ottenere la manleva direttamente dalla Compagnia Assicurativa, deducendo l'erronea qualificazione della polizza che avrebbe dovuto essere riguardata non già alla stregua di una polizza a copertura della responsabilità civile in favore del costruttore, bensì, tenuto conto della estensione della garanzia anche alla responsabilità civile verso i terzi del proprietario prestata dalla stessa, di un contratto di assicurazione c.d. per conto di chi spetta, i cui diritti, a norma dell'art. 1891 comma 2 c.c., spettano esclusivamente all'assicurato e che il contraente non può far valere senza l'espresso consenso del primo.

Ricostruendo la ratio dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 122/2005, la Suprema Corte ha ricordato che tale previsione ha inteso tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili in costruzione introducendo l'obbligo per il costruttore, a pena di nullità del contratto traslativo della proprietà, eccepibile solo dall'acquirente, di stipulare e consegnare a quest'ultimo una polizza assicurativa c.d. postuma decennale, a copertura di tutti i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale del bene, oppure da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o per difetto dell’opera.

Con l'introduzione di tale copertura assicurativa decennale postuma, afferma la Corte di Cassazione, si è dunque inteso estendere la garanzia non solo ai soli gravi difetti delineati dall’art. 1669 c.c. (articolo dettato in materia di appalto e richiamato espressamente dall’art. 4 d.lgs. n. 122/05), il quale disciplina la responsabilità in capo all'appaltatore nei confronti del committente dei gravi difetti derivanti da rovina totale o parziale del bene, oppure da gravi difetti costruttivi per vizio del suolo o per difetto della costruzione dell’opera, ancora presenti nei dieci anni successivi al compimento della stessa, ma anche ai profili di responsabilità civile verso terzi che da tali vizi potrebbero derivare (non già esclusivamente al costruttore, ma anche) in capo al proprietario acquirente.

Nonostante i dubbi sulla qualificazione di una tale garanzia – in parte ascrivibili alla formulazione normativa dell'art. 4 del D.lgs. 122/2005 e, segnatamente, all'inciso "a beneficio dell'acquirente", che porterebbe a ritenere la polizza sussumibile nello schema negoziale dell'assicurazione per conto di chi spetta, ed il richiamo alla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che indurrebbe a ritenere la polizza sussumibile nel novero delle polizze per la responsabilità civile del costruttore - la Cassazione ha ritenuto applicabile a tali polizze la disciplina di cui all'art 1891 c.c.

Difatti, prosegue la Suprema Corte, se la ratio della normativa di cui al D.lgs. 122/2005 è quella di "realizzare l'"equa" ed "adeguata" tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire"; il ritenere la polizza decennale postuma una polizza R.C. a beneficio dell'appaltatore avrebbe "come naturale implicazione, che unico legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore", con conseguente impossibilità dell'assicurato-acquirente di farsi indennizzare direttamente dalla Compagnia, vanificando tale ratio.

Sempre secondo la Suprema Corte, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, le parti potrebbero al più prevedere una legittimazione concorrente in capo al costruttore, anche se tale legittimazione non potrebbe, in ogni caso, spingersi al punto di escludere la legittimazione, "piena e primaria", dell’acquirente – assicurato.

Con il ché, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimazione dell'acquirente-assicurato a formulare direttamente nei confronti della compagnia assicurativa la domanda di indennizzo fermo che, in deroga all'art. 1891 comma 2 c.c., sarebbe comunque possibile prevedere che il contraente, senza mai escludere la legittimazione dell'acquirente, possa attivare tale garanzia.

La sentenza esaminata si pone dichiaratamente nell'ottica di avvantaggiare l'acquirente, volendo evitare che "la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore" inducendo delle complessità nella gestione di tali garanzie che, sicuramente, le compagnie saranno chiamate a gestire.

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