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Sulla responsabilità per colpa grave in ambito CMR

19 November 2025

Con una recente pronuncia il Tribunale di Parma ha affrontato le tematiche della giurisdizione, della competenza e della colpa grave del vettore nel trasporto internazionale di merci, disciplinato dalla Convenzione CMR.

Il caso trae origine dal furto di una rilevante partita di merce destinata al mercato francese, presumibilmente sottratta dal sub-vettore cui il vettore contrattuale aveva affidato il trasporto dall'Italia alla Francia. La merce, infatti, non è mai giunta a destinazione.

In tema di giurisdizione, il Tribunale ha rigettato l’eccezione sollevata dal vettore francese, confermando, pertanto, la competenza giurisdizionale italiana. Richiamando l’art. 31 della CMR, il Tribunale ha sottolineato, infatti, che l’attore è libero di adire il giudice del Paese in cui si trova il luogo di ricevimento della merce, indipendentemente dalla presenza di un accordo tra le parti in merito alla giurisdizione. 

Sulla competenza, il Tribunale ha parimenti rigettato l'eccezione del vettore dichiarando che il foro previsto nelle condizioni di vendita non impatta sul contratto di trasporto.

Il Tribunale ha, infine, affrontato la tematica della colpa grave. Richiamando gli artt. 17 e 29 della CMR, è stato ribadito che il vettore risponde della perdita o dell’avaria della merce determinata dal dolo o dalla colpa grave del vettore stesso, dei suoi dipendenti o dei suoi preposti. Il Tribunale,  dunque,  sull'assunto dell'azione dolosa del sub-vettore, ha condannato il vettore contrattuale al risarcimento ad valorem dei danni derivanti dalla perdita della merce subiti dalla committente e, per essa della sua compagnia assicurativa, affermando che, a norma degli artt.29 comma 1 e 2 della CMR e 1696 comma 3 c.c., non vi è dubbio che il vettore sia responsabile per la perdita della merce e che non possa avvalersi delle limitazioni previste dalla Convenzione e dal Codice Civile.
 

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