In tema di giurisdizione, il Tribunale ha rigettato l’eccezione sollevata dal vettore francese, confermando, pertanto, la competenza giurisdizionale italiana. Richiamando l’art. 31 della CMR, il Tribunale ha sottolineato, infatti, che l’attore è libero di adire il giudice del Paese in cui si trova il luogo di ricevimento della merce, indipendentemente dalla presenza di un accordo tra le parti in merito alla giurisdizione.
Sulla competenza, il Tribunale ha parimenti rigettato l'eccezione del vettore dichiarando che il foro previsto nelle condizioni di vendita non impatta sul contratto di trasporto.
Il Tribunale ha, infine, affrontato la tematica della colpa grave. Richiamando gli artt. 17 e 29 della CMR, è stato ribadito che il vettore risponde della perdita o dell’avaria della merce determinata dal dolo o dalla colpa grave del vettore stesso, dei suoi dipendenti o dei suoi preposti. Il Tribunale, dunque, sull'assunto dell'azione dolosa del sub-vettore, ha condannato il vettore contrattuale al risarcimento ad valorem dei danni derivanti dalla perdita della merce subiti dalla committente e, per essa della sua compagnia assicurativa, affermando che, a norma degli artt.29 comma 1 e 2 della CMR e 1696 comma 3 c.c., non vi è dubbio che il vettore sia responsabile per la perdita della merce e che non possa avvalersi delle limitazioni previste dalla Convenzione e dal Codice Civile.