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La responsabilità del vettore stradale in caso di rapina

19 November 2025

Recentemente, la giurisprudenza di merito è tornata ad affrontare l’argomento della responsabilità del vettore stradale per la sottrazione delle merci trasportate a seguito di rapina.

Il caso nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla committente del trasporto, la quale ha contestato al vettore stradale - che si era visto rifiutare il pagamento del compenso pattuito - gravi negligenze nel trasporto nazionale delle merci. 

Con questa pronuncia, il Tribunale di merito ha evidenziato come la mancata adozione di sistemi di sicurezza (come l'antifurto oppure il GPS), finalizzati ad impedire intromissioni non autorizzate negli automezzi e nei vani di carico, integri una condotta caratterizzata da colpa grave da parte del vettore. 

Richiamandosi alla risalente pronuncia della Corte di Cassazione n. 6612 del 2014, il Tribunale ha ribadito, infatti, che “[…] l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile”. 

Con tale Sentenza, è stato, perciò, confermato che la presunzione di responsabilità del vettore prevista dall’art. 1693 c.c. può essere superata solo qualora la perdita della merce derivi da caso fortuito, tra cui rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità nei soli casi di effettiva imprevedibilità o inevitabilità dell’evento che, quindi, andrà accertata case-by-case.
 

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