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Le recenti novità in tema di lavoro

08 January 2025

Il Collegato Lavoro: pubblicata la L. 203/2024

Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro" (c.d. "Collegato Lavoro") che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.

Il provvedimento contiene importanti disposizioni relative alla disciplina dei contratti di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro e agli ammortizzatori sociali.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti della nuova normativa.

Le principali novità sono le seguenti.

Assenze ingiustificate e dimissioni

È stata introdotta la figura delle dimissioni "di fatto" o "per fatti concludenti": l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e, di conseguenza, non trova applicazione la disciplina relativa all'indennità di disoccupazione NASPI. Ai fini della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare l'assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può effettuare verifiche per accertare la veridicità di quanto comunicato.

La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Nella nota dell'INL viene precisato che a tali dimissioni non si applica la disciplina delle normali dimissioni on-line e ci si riserva di fornire indicazioni dettagliate sulle attività di competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Durata del periodo di prova

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, vengono stabiliti criteri univoci per la determinazione del periodo di prova.

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata della prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a:

(i)         15 giorni per i contratti fino a 6 mesi;

(ii)        30 giorni per quelli con durata compresa tra 6 e 12 mesi.

Somministrazione di lavoro

Anzitutto, sono state eliminate le disposizioni che consentivano, fino al 30 giugno 2025, di inviare in missione a termine, presso l'utilizzatore, lo stesso lavoratore anche per periodi superiori a 24 mesi, a condizione che il lavoratore medesimo fosse assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione.

Inoltre, sono ampliate le ipotesi in cui la somministrazione a termine è utilizzabile senza essere assoggettata a limiti quantitativi.

In particolare, alle ipotesi già previste (lavoratori in mobilità, disoccupati a certe condizioni, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati) si aggiungono le seguenti:

i.          i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato;

ii.         i lavoratori assunti per l'avvio di nuove attività, da imprese start up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli o programmi, per la sostituzione di lavoratori assenti e i lavoratori di età superiore a 50 anni.

Infine, sono esclusi dall'obbligo di indicazione della causale i contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con:

i. lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;

ii. lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dalla legge (quali, ad esempio, soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni, soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito).

Smart working

Viene stabilito il termine di 5 giorni per le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relative all'avvio, alle modifiche della durata e alla cessazione del lavoro eseguito in smart working.

Lavoro stagionale

Il provvedimento amplia la definizione di attività stagionali (escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di riassunzione dei lavoratori a termine), ricomprendendovi, oltre a quelle indicate dal DPR n. 1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Contratti misti

È prevista la possibilità di beneficiare del regime forfettario per il reddito da lavoro autonomo nel caso di c.d. contratti misti, ossia allorquando lo stesso lavoratore con il medesimo datore di lavoro abbia un contratto di lavoro subordinato (purché a tempo parziale e indeterminato) e un contratto di lavoro autonomo a partita iva. L'accesso a tale regime è riservato unicamente ai professionisti iscritti ad albi o repertori professionali, che svolgano attività in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti.

Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato e la relativa attività non deve sovrapporsi

- riguardo all'oggetto, alle modalità di prestazione, nonché all'orario e alle giornate di lavoro - a quella di lavoro subordinato.

Apprendistato

È possibile trasformare il contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, nel contratto di apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Sicurezza sul lavoro

Sono state introdotte delle modifiche al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in tema di sorveglianza sanitaria è previsto che:

  • la visita medica pre-assuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva volta a valutare l'idoneità alla mansione specifica;
  • spetta al medico competente valutare se sottoporre il lavoratore a visita d'idoneità a seguito di un'assenza superiore a 60 giorni;
  • l'azienda sanitaria locale è competente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente.

Cassa integrazione

È previsto che se il lavoratore in cassa integrazione svolga attività di lavoro, in forma subordinata o autonoma, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le corrispondenti giornate di lavoro.

In mancanza di preventiva comunicazione all'INPS circa lo svolgimento di attività lavorativa, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Debiti contributivi

A partire dal 1° gennaio 2025, l'INPS e l'INAIL possono autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il DL Milleproroghe

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, il Decreto legge n. 202 del 27 dicembre 2024 ha prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare la causale basata sulle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» individuate dalle parti individuali, qualora non vi siano causali stabilite dalla contrattazione collettiva.

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