Il Decreto Ministeriale n. 215 del 6.11.2024 ("in seguito il "Decreto"), che entrerà in vigore dal 24 gennaio 2025, rafforza gli strumenti di tutela degli assicurati già esistenti (1), mediante l’istituzione dell’Arbitro Assicurativo, un organismo pensato per gestire le controversie tra clientela e operatori ad evidente finalità deflattiva del contenzioso mediante accesso ad una procedura conciliativa documentale caratterizzata da imparzialità, regole chiare e tempistiche definite.
Il Decreto si sviluppa in 14 articoli, concettualmente suddivisibili in disposizioni dedicate: (i) alla definizione dei soggetti destinatari del meccanismo e delle controversie ricevibili, (ii) alla struttura ed alle competenze dei collegi che comporranno l'Arbitro Assicurativo, e (ii) una terza parte dedicata a disciplinare il procedimento vero e proprio, rimettendo all'IVASS l'adozione delle norme di dettaglio che concorreranno a definire la procedura.
Le disposizioni del decreto si rivolgono generalmente a tutte le imprese ed intermediari assicurativi operanti in Italia. Infatti, l'adesione all'Arbitro Assicurativo, istituito presso l'IVASS, è automatica e, contrariamente a quanto ritenuto nei primi commenti al Decreto, solo le imprese e/o agli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi hanno la facoltà di comunicare la propria mancata adesione all'IVASS specificando a quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderiscono o sono sottoposti nel Paese di origine.
Quanto al perimetro delle competenze dell’Arbitro, lo stesso potrà conoscere delle controversie documentali derivanti da contratti di assicurazione, senza poter disporre accertamenti tecnici o l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali, ferma la facoltà di sentire le parti. La domanda potrà avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi:
- per i rami vita: (i) Euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; (ii) Euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;
- per i rami danni: (i) Euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile; (ii) Euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
Restano escluse dalla cognizione dell'Arbitro le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia, quelle rimesse ad altri organismi come la CONSAP, nonché le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP inerenti i c.d. grandi rischi.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo, esperibile solo dopo la presentazione di un reclamo alla compagnia e/o all'intermediario, non potrà essere più esperito decorsi dodici mesi dalla data di presentazione dello stesso reclamo.
Con riferimento alla composizione dei collegi ed alle funzioni dell'Arbitro assicurativo, molto in sintesi il Decreto ne disciplina la composizione e la funzione, garantendone l'equilibrio nella sua composizione nonché la professionalità e onorabilità dei componenti che vi prendono parte, i quali non potranno essere scelti tra soggetti potenzialmente portatori di interessi che possano comprometterne l'imparzialità.
Al fine di garantire la celerità della procedura, il Decreto dispone termini perentori per la procedura. Difatti, a fronte della notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario dovranno inviare alla segreteria tecnica una memoria di controdeduzioni nel termine di quaranta giorni. È garantito al ricorrente un termine di venti giorni dalla ricezione della memoria per presentare una replica, che dovrà essere trasmessa all’impresa e all’intermediario.
Esaurita tale fase, il Collegio dovrà rendere la propria decisione motivata entro novanta giorni dalla ricezione del fascicolo così formato, prorogabili per ulteriori novanta giorni solo in caso di particolare complessità della controversia.
Il Decreto introduce sanzioni reputazionale afflittive per le imprese e/o gli intermediari che omettano di dare esecuzione alle decisioni, disponendo che dell’inosservanza della stessa venga data pubblicità al mercato mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Arbitro Assicurativo, per cinque anni, nonché in apposita sezione del sito web dell'impresa e/o intermediario, per un periodo di sei mesi.
Il Decreto rimette all’IVASS l'adozione, entro quattro mesi, delle disposizioni tecniche necessarie per rendere operativo il sistema. Poiché il regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2025, l’IVASS dovrà dunque completare il quadro regolamentare entro fine maggio ed è proprio all'Autorità che il Decreto assegna il compito di monitorare nel continuo la nuova procedura al fine di individuare le criticità e proporre quelle modifiche normative utili ad adeguare il sistema alle esigenze del mercato.
(1) L'ordinamento Italiano si era già adeguato a quanto stabilito dalla Insurance Distribution Directive sul tema delle ADR in ambito assicurativo, intervenendo con il decreto del 21 maggio 2018, n. 68, il quale, di fatto, ha apportato sensibili modifiche al D.lgs. 7.09.2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private ("CAP"); tra queste l’introduzione dell’art 187-1, comma 1, del CAP che prevede per le imprese di assicurazione e gli intermediari, anche a titolo accessorio, l’obbligo di aderire a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie con la clientela.