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L'inapplicabilità del contratto a favore di terzi all'assicurazione per conto di chi spetta e l'assenza del tacito consenso dell'assicurato

23 July 2024
Se nell'assicurazione per conto di spetta l'assicurato non chiede l'indennizzo non sta implicitamente dando il proprio consenso allo stipulante affinché eserciti i diritti derivanti dalla polizza, né si configura il rifiuto di profittare della stipulazione del contratto a favore di terzi, inapplicabile a tale assicurazione.

Con l'ordinanza n. 17294, depositata il 24 giugno 2024, la Sezione Terza Civile della Cassazione ha rigettato il ricorso promosso contro una Compagnia Assicurativa, avente ad oggetto, tra gli altri motivi, una presunta violazione degli artt. 1411 e 1891 c.c.

Il caso di specie verteva su un il contratto di assicurazione per conto di chi spetta, e vedeva contrapposti il beneficiario, la società proprietaria di un capannone danneggiato a causa di un incendio e lo stipulante, ricorrente in Cassazione, riteneva di poter percepire l'indennizzo assicurativo sulla base degli artt. 1411 e 1891 c.c.

Il proprietario aveva introdotto un giudizio contro terzi per ottenere il risarcimento del danno, anziché domandare la liquidazione dell'indennizzo all'assicurazione; lo stipulante, quindi, aveva qualificato tale condotta come tacito consenso dell'assicurato in proprio favore nell'esercitare i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c., compresa quindi la facoltà di percepirne l'indennizzo.

In secondo luogo, lo stipulante aveva anche ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina codicistica del contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 c.c., genus al quale appartiene l'assicurazione per conto di chi spetta secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina.

A dire dello stipulante, a norma dell'art. 1411 comma 3 c.c., nel caso di rifiuto del terzo beneficiario di voler profittare della stipulazione, la prestazione oggetto del contratto a favore di terzi diventa a beneficio dello stipulante. Pertanto, nel caso in esame, l'aver chiesto il risarcimento in luogo dell'indennizzo assicurativo avrebbe assunto valore di dichiarazione dell'assicurato di non voler profittare della polizza tenendo anche a mente che, altrimenti, a fronte dell'esperimento vittorioso dell'azione risarcitoria il beneficiario avrebbe ricevuto un "irragionevole ingiustificato arricchimento dell'assicuratore".

Sul tema erano intervenute le Sezioni Unite, le quali avevano escluso l'applicabilità della disciplina del contratto a favore di terzo all'assicurazione per conto di chi spetta affermando: "La ragione giustificativa della non applicabilità dell'art. 1411, ultimo comma, all'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta viene correttamente ravvisata nel principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni (art. 1905 c.c.), il quale esclude che la prestazione dell'indennità possa essere effettuata a favore del contraente che, per definizione, non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, essendo egli diverso, come si è detto, dall'assicurato." (Cass. Civ., Sez. Un., 18 aprile 2002, n. 5556)

La Suprema Corte, pertanto, nell'ordinanza in commento, riprendendo l'orientamento delle Sezioni Unite sopra citato ha escluso che lo stipulante dell'assicurazione possa beneficiare dell'indennizzo in luogo dell'assicurato se quest'ultimo non ne profitta, a fronte dell'inapplicabilità della disciplina del contratto a favore di terzo all'assicurazione per conto di chi spetta. Inoltre, il Giudice di legittimità ha escluso che tale rifiuto dell'assicurato potesse implicitamente configurare il consenso di cui all'art. 1891 comma 2 c.c. in favore dello stipulante.

La Cassazione, infatti,  confermando quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bari e dal Tribunale di Trani ha confermato che: "(…) all'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato in favore del proprietario delle 'cose' (nella specie, la proprietaria di un capannone), è da escludere che lo stipulante possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno subito. Né da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima".

In sostanza, quindi, lo stipulante della polizza non aveva diritto di percepire l'indennizzo in luogo dell'assicurato né ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c. né a norma dell'art. 1411 comma 3 c.c., ragion per cui il suo ricorso contro la Compagnia Assicurativa è stato rigettato.

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