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Il concorso di colpa in un sinistro stradale tra un sorpasso imprudente e una svolta a sinistra azzardata

10 June 2024
Il conducente di un veicolo deve astenersi dall'iniziare una svolta a sinistra se non ha una chiara visuale della strada retrostante che gli consente di accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio, in applicazione dell'art. 154 del Codice della Strada.

Con l'ordinanza n. 14791, depositata il 27 maggio 2024, la Sezione Terza Civile della Cassazione ha accolto un ricorso promosso dalla moglie e dalla sorella della vittima di un sinistro stradale.

La fattispecie riguarda il caso di un motociclista che, procedendo ad una velocità superiore ai limiti di legge, aveva tentato di effettuare il sorpasso di una colonna di veicoli; tuttavia uno di questi, un'automobile, aveva eseguito in quel momento una svolta a sinistra senza accertarsi se da quella direzione provenissero altri mezzi. Nell'eseguire la predetta manovra, l'automobile tagliava la strada al pilota della moto, che per evitare l'ostacolo frenava bruscamente, cadendo a terra, e riportando delle lesioni che ne hanno provocavano il decesso.

Nell'ambito del giudizio risarcitorio instauratosi successivamente al sinistro, le Corti di merito ribadivano che in assenza di una collisione tra veicoli non opera la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., il quale così dispone: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Nel giudizio di legittimità, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 154 c.d.s., sostenendo che tale norma prescriva a chi intenda svoltare a sinistra di accertarsi di poter eseguire la manovra senza pericolo. L'articolo, infatti, alla lett. a), dispone che chi intende voltare a sinistra deve "a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi".

La Suprema Corte ha accolto il predetto motivo, nell'ordinanza in commento, dichiarando che "L'impossibilità di avvistare l'eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti a tergo avrebbe dovuto dissuadere il conducente dall'inizio della manovra, in quanto gli impediva di accertarsi se potesse essere compiuta senza pericolo. Dunque la Corte d'appello ha falsamente applicato l'art. 154 cod. strad., perché ha ritenuto che fosse causa di esclusione della responsabilità proprio quel comportamento che, invece, ne costituiva il presupposto".

Così facendo, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando il seguente principio di diritto: "il conducente che intenda eseguire una svolta sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio.".

I giudici di merito dovranno dunque ripartire la responsabilità nella causazione del sinistro tenendo conto della condotta di entrambi i veicoli al fine di accertare se sussista un concorso di colpa ed una condotta che ha contribuito a causare il danno, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., e valutare quale sia la colpa maggiore tra quella della vittima e quella dell'automobilista che ha violato l'art. 154 c.d.s.

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