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Nei contratti c.d. a relazione perfetta la valutazione di adeguatezza della claims made è esclusa

24 May 2024

Con l'ordinanza n. 12411/2024 la Cassazione ha escluso la possibilità di valutare ex art. 1322 comma 1 c.c. l'adeguatezza del contratto assicurativo alle esigenze dell'assicurato nei contratti c.d. a relazione perfetta.

La Corte di Cassazione il 7 maggio 2024, con l'ordinanza n. 12411, Presidente Dott. Giacomo Travaglino, sembra aver indicato che, nell'ambito dei contratti c.d. a relazione perfetta, laddove il peso negoziale di una parte non incide sulla capacità negoziale dell'altra, sia preclusa la valutazione di adeguatezza del contratto assicurativo alle esigenze dell'assicurato.

La fattispecie oggetto del giudizio riguarda un caso di responsabilità medica in cui la struttura sanitaria venne convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per un danno cagionato dal proprio personale nella cura di una frattura, quantificato all'incirca in Euro 61.000,00. Le due Compagnie Assicurative della convenuta, chiamate in causa, sono state condannate alla manleva della struttura sanitaria per operatività delle clausole claims made contenute nelle rispettive polizze.

Le due Assicurazioni hanno impugnato la sentenza, e la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della stessa, ha ritenuto insussistente la nullità delle clausole claims made, escludendo quindi l'obbligo di garanzia delle appellanti.

La struttura sanitaria, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti delle due Compagnie Assicurative, sostenendo che il Giudice di secondo grado non avesse rilevato la nullità delle clausole claims made, con conseguente operatività delle polizze e obbligo indennitario a carico delle Assicurazioni.

La Suprema Corte ha considerato il ricorso inammissibile per entrambi i motivi di ricorso proposti, fondati in sintesi sull'omesso rilievo della nullità delle claims made.

In riferimento al primo motivo di ricorso, a fronte del fatto che non sono state riportate le clausole oggetto di contestazione, la Suprema Corte ha indicato che non è possibile valutare se il Giudice abbia effettivamente omesso di rilevarne un'eventuale nullità, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c. che, a seguito delle Sezioni Unite n. 22437/2018, è stato indicato come il fondamento normativo dell'obbligo di adeguatezza del contratto alle esigenze assicurative dell'assicurato.

La Suprema Corte, quindi, ha rilevato l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso con una motivazione allineata anche al rigetto del primo: le polizze contestate sono contratti c.d. a relazione perfetta "ossia stipulati non mediante l'adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie assicuratrici, e sui quali, pertanto, l'incidenza della loro forza contrattuale poteva essere supposta maggiore, bensì a contratti stipulati a seguito di specifiche trattative, cosicché pacificamente le due polizze erano state redatte con l'accordo della stessa Pubblica Amministrazione stipulante, che aveva espletato gara al fine della conclusione dei due contratti di assicurazione, le cui clausole erano in concreto, integralmente recettive di un capitolato, con conseguente realizzazione di un contratto appunto "a relazione perfetta" e non per adesione".

Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che, a fronte delle trattative instaurate dalla struttura sanitaria, che hanno portato ad una polizza recettiva di quanto contenuto nel capitolato, non potessero essere considerati nulli i relativi contratti: in effetti, un contratto totalmente allineato al capitolato dell'assicurato difficilmente potrebbe essere contestato per non essersi rivelato adeguato alle esigenze assicurative dello stesso.

In particolare, l'ordinanza oggetto del presente commento richiama un precedente specifico in cui il richiamo del capitolato aveva escluso la vessatorietà di una clausola ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., atteso che lo stesso esclude un'adesione a condizioni contrattuali unilateralmente predisposte da una parte nei confronti dell'altra, risolvendosi invece in una scelta condivisa da entrambe: " in materia di contratti di appalto di opera pubblica, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341 c.c., comma 2 è necessario che l'Amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola vessatoria, laddove tale norma non è operante allorchè i contraenti richiamino nella sua interezza il Capitolato generale di appalto come parte integrante del contratto stesso, in una simile ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al Capitolato medesimo deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano attraverso una formula che denota, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute". (Cass. Civ., Sez. I, 26 settembre 2007, n. 19949)

Tale orientamento, inoltre, si rinviene anche in altri precedenti della giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2537; Cass. Civ., Sez. I, 2 ottobre 2001, n.12203; Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 1986, n.73; Trib. Ancona, Sez. II, 29 aprile 2015, n. 739; Trib. Siena, 27 novembre 2014, n. 639; Trib. Potenza, 31 luglio 2014, n. 812; Trib. Teramo, 2 aprile 2012, n. 261; Trib. Ragusa, 3 febbraio 2012, n. 75; Trib. Roma, Sez. II, 29 maggio 2007, n. 10752; Trib. Torino, Sez. VIII, 26 novembre 2005).

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