È noto come il regime della prescrizione biennale dei diritti rinvenienti dalle polizze vita ha incontrato un limite temporale segnato dall'entrata in vigore dell'art. 22, co. 14, del D.l. 18.10.2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), poi convertito, con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, che a far data dal 20.10.2012 ne ha esteso la durata a quella, attuale, di dieci anni.
Con la Sentenza la Corte Costituzionale ricorda che prima dell'introduzione del testo normativo censurato (che si innesta in un più ampio complesso di disposizioni riguardanti i c.d. "rapporti dormienti", ovverosia riguardanti quei diritti non riscattati o reclamati dagli aventi diritto oltre il limite della prescrizione) il regime applicativo della prescrizione breve delle polizze vita, addirittura annuale, aveva trovato un contemperamento nella prassi liquidativa in ragione dell'invito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo ("ISVAP") alla valutazione, caso per caso, delle circostanze di fatto ed alla eventuale rinuncia alla facoltà di eccepire la prescrizione.
Infatti, con la propria circolare 403/D del 16 marzo 2000 (Qualità del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita), al punto 8, a motivo della riscontrata difficoltà per gli aventi diritto di conoscere anche solo dell'esistenza stessa di una polizza vita a seguito della morte dell'assicurato, l'ISVAP aveva invitato le Compagnie ad una ragionata "valutazione" delle istanze dei beneficiari, astenendosi della facoltà di avvalersi del termine prescrizionale breve evitando applicazioni di fatto "punitive" per i beneficiari.
Di contro, con l'ordinanza di rimessione il Giudice a quo, la Corte di Appello di Firenze, aveva evidenziato manifesti profili di incostituzionalità della disciplina di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.l. n. 134/2008 in relazione al mutato contesto normativo introdotto sempre nella medesima sede legislativa in quanto ritenuto manifestamente lesivo dei diritti degli aventi diritto alle prestazioni dei contratti vita.
Per la Corte di Appello di Firenze, infatti, nel periodo di vigenza di tale disposizione: (i) le Compagnie non disponevano di strumenti informatici che consentissero loro di accertare lo stato degli assicurati delle polizze vita; e (ii) anche a seguito del verificarsi dell'evento dedotto in polizza, non era previsto alcun obbligo per le compagnie di attivarsi per informare i beneficiari delle stesse.
Vieppiù che, sotto un profilo sostanziale, per il Giudice remittente la disposizione si innestava in un meccanismo normativo più ampio definito "espropriativo" dei diritti dei beneficiari, atteso che, decorso il termine di prescrizione, le compagnie avevano l'obbligo di rimettere il controvalore delle polizze al Fondo dei "rapporti dormienti" istituito presso il Ministero delle Economie e Finanze con L. 266/2005 (c.d. Legge finanziaria per il 2006) e, nella disciplina applicabile ratione temporis, i beneficiari non venivano di ciò avvisati e non potevano rivolgersi dopo il corso prescrizionale a tale Fondo.
La Corte Costituzionale, analizzando tali prospettazioni ed i profili di incostituzionalità sollevati, ha preso le mosse dal principio, più volte affermato, per cui l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella disciplina della prescrizione dei diritti incontra, nel proprio esercizio, il limite costituzionale di non "poter essere esercitata «in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso" (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)» (sentenza n. 234 del 2008).".
Nella analisi del rispetto di tale limite, la Corte Costituzionale con la Sentenza ha osservato come nel caso della prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita:
- il momento (dies a quo) da cui decorre il termine di prescrizione biennale del diritto del beneficiario è costituito da un parametro - la morte o la sopravvivenza dell'assicurato – ritenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità di carattere oggettivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 21.10.2022, n. 31144).
- tale carattere oggettivo – n.d.r. ancorato all'evento - è giustificato con l'esigenza, delle compagnie, di avere certezza circa il momento in cui il diritto può essere fatto valere, onde poter approntare un'organizzazione tecnico-giuridica idonea a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto.
Tuttavia, prosegue la Corte Costituzionale, l'abbinamento a tale dies a quo oggettivo ad un termine di prescrizione "breve" (inferiore ai dieci anni) presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza (a) sia sotto il profilo della insussistenza di una esigenza di "pronto accertamento" dello stesso, trattandosi di eventi in genere privi di una effettiva complessità di accertamento, (b) sia sotto il profilo delle fattispecie disciplinate in cui l'avente diritto, spesso, ignora la stessa esistenza di un rapporto assicurativo, così da poterne risultare definitivamente pregiudicato.
Infatti, prosegue la Corte Costituzionale, il meccanismo prescrizionale biennale deve essere riguardato anche tenendo conto della circostanza che, proprio l'art. 3, comma 2-bis, del medesimo D.l. 134/2008, aveva imposto l'obbligo alle compagnie di trasferire gli importi non reclamati dai beneficiari entro il termine di prescrizione al Fondo dei "rapporti dormienti", così di fatto "privandole" della facoltà di rinunciare alla prescrizione su cui l'ISVAP si era espressa con la ricordata circolare 403/D del 16 marzo 2000. E tale disposizione inibiva agli aventi diritto, una volta trasferiti tali importi al Fondo dei "rapporti dormienti", il diritto alla prestazione assicurativa inducendo le compagnie ad eccepire (nuovamente) il corso prescrizionale al fine di evitare di dover corrispondere due volte la prestazione contrattuale.
A mente di quanto precede, la Corte Costituzionale con la Sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità della norma censurata affermando come la stessa violi: "(…) l'art. 3 Cost., essa, al contempo, contrasta con l'art. 47 Cost., che «tutela il risparmio in tutte le sue forme», poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale" nella parte in cui non ritiene che per i rapporti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita operi la prescrizione decennale.
Tale importante pronuncia del Giudice delle leggi è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi di liquidazione dei diritti degli assicurati rispetto a cui è applicabile, ratione temporis, il disposto dell'art. 3, comma 2-ter, del D.l. 28.08.2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), poi convertito, con modificazioni, in L. 27.10.2008, n. 166, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti.
La portata del principio affermato trova applicazione a tutte quelle polizze vita in cui i termini prescrizionali, decorrenti dal verificarsi dell'evento dedotto in polizza, e dunque dal 28 ottobre 2008 fino al 19 ottobre 2012, sono spirati alla data del 19 ottobre 2012, tenuto conto che a far data dal 20 ottobre 2012 tutti i diritti non ancora prescritti sono rimasti soggetti al termine prescrizionale decennale introdotta dall'art. 22, co. 14, del D.l. 18.10.2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), poi convertito, con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221.
Sembra, poi, intuibile che, a meno di non voler ascrivere agli assicuratori una responsabilità per le scelte operate dal legislatore, gli effetti di tale importante Sentenza dovranno trovare un coordinamento anche rispetto agli obblighi delle compagnie di assicurazione verso il Fondo, atteso che, allorquando un assicuratore dimostrasse di aver ottemperato agli obblighi di legge trasferendo il controvalore di tali polizze vita al Fondo, l'imposizione di una doppia prestazione all'assicuratore, a nostro avviso, potrebbe porsi come altrettanto lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti dell'impresa.
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