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L'assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali ed il bonus 110%

28 March 2024

Analisi della nuova normativa e prime riflessioni sui nuovi obblighi assicurativi prescritti dal legislatore che, con il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla L. 27 febbraio 2024, n. 17, ha esteso l'obbligo di contrarre una polizza a garanzia dei rischi catastrofali anche ai soggetti che hanno fruito del c.d. Superbonus 110%, già previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Con la L. 30 dicembre 2023, n. 213, la c.d. Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2024 e di bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, il legislatore ha istituito un obbligo assicurativo contro i c.d. "rischi catastrofali". Tali rischi, ai sensi dell'art. 1 comma 101 della predetta legge, sono quelli correlati al verificarsi di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Come noto, la legge di bilancio prevede la facoltà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di regolare con un decreto le modalità di individuazione degli eventi catastrofali oggetto di indennizzo, oltre a prevedere le modalità attuative del predetto obbligo assicurativo, anche in merito alla determinazione e all'adeguamento periodico dei premi.

Con riferimento ai destinatari dell'obbligo, in primo luogo, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della L. n. 213/2023, i soggetti destinatari del citato obbligo assicurativo sono "le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia" tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., vale a dire gli imprenditori che svolgono le attività di cui all'art. 2195 c.c., e tale obbligo assicurativo dovrà essere adempiuto entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, a norma dell'art. 1 comma 106 della L. n. 213/2023, sono escluse dal predetto obbligo assicurativo le imprese "i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione"; inoltre, anche le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. non sono obbligate ad assicurarsi contro i rischi catastrofali, come precisato all'art. 1 comma 111 della L. n. 213/2023. Per quest'ultima tipologia di imprese, infatti, in caso di eventi catastrofali si applica la disciplina dell'art. 1, commi 515, e ss. della L. 30 dicembre 2021, n. 234, la c.d. Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2022 e di bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che prevede l'istituzione del "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità".

Secondo l'art. 1, comma 101, della L. n. 213/2023, i beni che devono essere assicurati sono quelli di cui all'art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, Voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., vale a dire terreni, fabbricati, impianti, macchinari e, infine, attrezzature industriali e commerciali.

Per quanto concerne le compagnie Assicurative, invece, l'art. 1 comma 103 della L. n. 213/2023 stabilisce che le stesse possono "offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese", ma in quest'ultimo caso il consorzio dev'essere registrato e approvato da IVASS.

In merito alle caratteristiche della garanzia, nelle more della (facoltativa) decretazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'art. 1, comma 104, della L. n. 213/2023 stabilisce che il contratto possa prevedere "un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio".

Quanto alle sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio, nel caso in cui il predetto obbligo di assicurarsi non venga rispettato, l'art. 1 comma 102 della L. n. 213/2023 indica che di tale inadempimento "si deve tener conto" nell'assegnazione ai predetti soggetti di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario di natura pubblica per far fronte ad eventi catastrofali.

Se, invece, sono le Compagnie Assicurative a non fornire la copertura assicurativa in esame, rifiutandosi o eludendo l'obbligo di contrarre, l'art. 1 commi 106 e 107 della L. n. 213/2023 prevede l'irrogazione a loro carico, da parte di IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100.000 e 500.000 Euro.

Infine, secondo l'art. 1 comma 108 della L. n. 213/2023, per contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle Compagnie Assicurative per la copertura dei danni catastrofali SACE S.p.A., la società assicurativo-finanziaria controllata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è autorizzata a concedere alle condizioni di mercato in favore di Assicuratori e Riassicuratori "una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente". Inoltre, le obbligazioni assunte da SACE S.p.A. sono oggetto di garanzia "esplicita, incondizionata, irrevocabile", a prima richiesta e senza regresso da parte dello Stato, a norma dell'art. 1 comma 109 della L. n. 213/2023.

Questa la disciplina dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, e il legislatore, con il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla L. 27 febbraio 2024, n. 17, ha esteso l'obbligo di contrarre una polizza a garanzia di tali rischi anche ai soggetti che hanno fruito del c.d. Superbonus 110% dopo il 30 dicembre 2023, al fine di far assicurare gli immobili che sono stati oggetto degli interventi finanziati grazie allo stesso.

Difatti, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 212/2023 individua come soggetti tenuti a contrarre una tale garanzia coloro che fruiscono dei benefici di cui all'art. 119 comma 8-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; il citato comma 8-ter, a sua volta, individua tali soggetti in coloro che beneficiano degli incentivi fiscali previsti nel D.L. n. 34/2020 "per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza".

Tali soggetti, per gli interventi svolti dopo la data di entrata in vigore del decreto e, quindi, a norma dell'art. 4 comma 1 del decreto stesso, dopo il 30 dicembre 2023, "sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale", con modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo ivi indicato demandate ad un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La nuova disciplina prevista dal legislatore per l'assicurazione contro gli obblighi catastrofali comporta principalmente diversi interrogativi, che si auspica possano essere risolti grazie all'emanazione dei decreti attuativi delle disposizioni sopra esaminate.

Non è, invero, indifferente per gli operatori di mercato la modalità con cui il legislatore intende identificare e delimitare il "rischio catastrofale" oggetto di tale obbligo, modalità che appare un punto sensibilmente rilevante.

Le disposizioni ingenerano diverse perplessità correlate alla genericità del testo normativo, che ad esempio neppure chiarisce se siano tutte le Compagnie tenute a tali obblighi o solo quelle autorizzate ad operare nei relativi rami, oppure quali siano le tipologie di danni gravate da tale obbligo (solo danni diretti o anche danni indiretti). In attesa di un (auspicabile) intervento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le Compagnie dovranno certamente assicurarsi di essere in grado di garantire il rispetto dell'obbligo a contrarre in un orizzonte temporale, a ben vedere, piuttosto contenuto.

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