• IT
Choose your location?
  • Global Global
  • Australian flag Australia
  • French flag France
  • German flag Germany
  • Irish flag Ireland
  • Italian flag Italy
  • Polish flag Poland
  • Qatar flag Qatar
  • Spanish flag Spain
  • UAE flag UAE
  • UK flag UK

La nullità della clausola claims made per violazione dell'art. 2965 c.c. non può essere evitata con un'estensione temporale più ampia dell'ultrattività

11 March 2024

Con la recente sentenza n. 5165 del 27 febbraio 2024, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi sulla validità delle clausole c.d. claims made – ovverosia "a richiesta fatta" - nelle polizze della responsabilità civile. 

Come noto, parte della giurisprudenza ha ritenuto tali clausole invalide, in quanto le stesse comporterebbero a carico dell'assicurato un termine di decadenza "pattizio" troppo "difficoltoso" per l'esercizio del proprio diritto alla manleva assicurativa, che si porrebbe in violazione dell'art. 2965 c.c.

L'argomento principale posto a sostegno del predetto orientamento della Suprema Corte poggia sul rilievo che il diritto dell'assicurato, condizionato al momento della denuncia del sinistro alla compagnia, sconterebbe inevitabilmente l'eventuale ritardo del danneggiato nel formulare una richiesta risarcitoria. 

Pertanto, secondo questo orientamento della Corte di Cassazione, la condotta dell'assicurato risulterebbe necessariamente dipendente da quella di un terzo, il danneggiato, sul quale egli non ha alcuna possibilità di influire al fine di salvaguardare la denuncia del sinistro entro il termine previsto dalla polizza.

La decadenza così prodotta da una tale clausola non sarebbe superata neppure in ipotesi di estensione temporale della garanzia. Infatti, l'eventuale prolungamento del periodo di ultrattività della garanzia sarebbe irrilevante, in quanto la decadenza generata dalla clausola claims made opera quale condizione cui il meccanismo di denuncia del sinistro soggiace al fine di essere considerato tempestivo.

Di talché, per questa parte della giurisprudenza la clausola claims made sarebbe invalida, atteso che: "La difficoltà di esercitare il diritto non è ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all’assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l’assicurato può fare denuncia  di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire" (Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894).

Tale orientamento è stato, poi, avallato dalla giurisprudenza di merito recente, la quale, peraltro, aveva seguito questa linea interpretativa, dichiarando nulla la claims made per violazione dell'art. 2965 c.c. (C. App. Venezia, Sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 2226; Trib. Catania, Sez. V, 7 aprile 2022, n. 1558; Trib. Pavia, Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 216).

Nella recente sentenza del 27 febbraio 2024, invece, viene dato seguito ad un differente orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione in seno alla pronuncia n. 12908 del 22 aprile 2022.

Con tale arresto, veniva ritenuto che la clausola "claims made" non debba essere ricostruita, come per l'orientamento sopra richiamato, alla stregua di una decadenza convenzionale, bensì sostanzi un “fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato” (cfr. Cass. Civ. n. 12908/2022), e dunque si ponga quale elemento tecnico posto a base della delimitazione del rischio assicurato.

In continuità con quanto precede, la Corte di Cassazione con la propria Sentenza n. 5165 del 27 febbraio 2024, nel dare seguito a tale orientamento del 2022, ha riaffermato come il meccanismo posto a base della clausola claims made sia pienamente armonico rispetto al tipo contrattuale, ovverosia al modello di assicurazione della responsabilità civile, collocato nel contesto del genus dell'assicurazione contro i danni.

Così opinando, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due note compagnie assicurative, con conseguente rigetto della domanda di manleva promossa dalle strutture medica assicurata, ritenendo la validità e l'operatività della clausola claims made.

Si ritiene condivisibile questo nuovo orientamento della giurisprudenza, riconfermato nel 2024, in quanto si pone in continuità con le Sezioni Unite che, già nel 2016, avevano identificato la richiesta del danneggiato come elemento strutturale del contratto assicurativo, e non come una sua patologia: "il rischio dell’aggressione del patrimonio dell’assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza, si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento" (Cass Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140).

Further Reading