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Aggiornamento dei criteri per l'applicazione del divieto di interlocking nel settore finanziario

21 February 2024

Lo scorso 16 febbraio 2024, Banca d'Italia, Consob e IVASS, d'intesa con AGCM, hanno pubblicato sui rispettivi siti web una comunicazione con cui sono stati aggiornati i criteri – inizialmente emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 – per l'applicazione del divieto di assumere cariche presso intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di "interlocking" introdotto dall'articolo 36 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ("DL Salva Italia")).

In particolare, a titolo di completezza si ricorda che nel 2012 le Autorità di Vigilanza - chiamate a pronunciarsi sulla decadenza degli esponenti dei rispettivi settori in caso di inosservanza del divieto di "interlocking" - avevano pubblicato dei criteri per l'applicazione dell'art. 36 del DL Salva Italia, volti a promuovere l'applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione (i "Criteri applicativi").

In particolare, tali criteri trovavano – e trovano tuttora – applicazione in caso di cariche contestualmente detenute in imprese (o gruppi) di dimensioni tali da poter assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. La "significatività" delle imprese ai fini dell'applicazione del divieto va quindi rilevata nella legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e s.m.i. (cd. "Legge Antitrust") che, con riferimento alle concentrazioni soggette a forme di comunicazione preventiva all'Autorità competente, stabilisce sia una soglia minima di fatturato totale dall'impresa (o gruppo di imprese) coinvolte nella concentrazione, sia il metodo di calcolo per stabilire tale fatturato minimo.

(i) 2012: emanazione dei Criteri applicativi

I Criteri applicativi nella versione del 2012 stabilivano che il divieto di interlocking operasse qualora anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto deteneva cariche avesse un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro. I Criteri applicativi stabilivano inoltre che gli aggiornamenti periodici della menzionata soglia minima di fatturato, prevista dall'art. 16 della Legge Antitrust, dovessero recepirsi automaticamente anche ai fini dell'applicazione del divieto di interlocking.

(ii) 2018: primo aggiornamento dei Criteri applicativi

Nel 2018 le Autorità avevano provveduto ad aggiornare i Criteri applicativi a seguito delle modifiche apportate all'art. 16 della Legge Antitrust dalla Legge n. 124/2017, la quale era intervenuta sia (i) sui presupposti dell'obbligo previsto dallo stesso art. 16, riferiti non più al fatturato della sola impresa di cui è prevista l'acquisizione, ma al "fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate", sia (ii) sulla soglia di materialità delle imprese singolarmente considerate, ridotta a 30 milioni di fatturato. Con tale aggiornamento era quindi stato precisato che in relazione al divieto di interlocking, la soglia minima di fatturato, da considerare con riferimento ad almeno due degli intermediari in cui il medesimo soggetto deteneva cariche, era pari a 30 milioni di euro.

(iii) 2024: secondo aggiornamento dei Criteri applicativi

Infine, si è resa necessaria un'ulteriore revisione dei Criteri applicativi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 118/2022 alle modalità di calcolo del fatturato rilevante ex art. 16 della Legge Antitrust. 

Nello specifico, per le banche e gli intermediari finanziari, il legislatore ha sostituito il precedente metodo di calcolo basato sulla dimensione dell'attivo patrimoniale degli intermediari con un diverso metodo fondato sui proventi derivanti dalla gestione, in modo di allineare pienamente la disciplina nazionale in materia di notifica delle operazioni di concentrazioni  alle previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2004 applicate per la valutazione delle concentrazioni di dimensione euro-unitaria. Pertanto, anche ai fini delle verifiche in materia di interlocking, il fatturato dovrà essere calcolato come somma delle voci di conto economico indicate dalla menzionata disciplina europea (e non più, come previsto in precedenza, come decima parte del totale dell'attivo dello stato patrimoniale).

Le modifiche sopra riportate rileveranno per le cariche assunte o rinnovate successivamente al 16 febbraio 2024, data di pubblicazione dell'aggiornamento.

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