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La copertura del fatto doloso nell'assicurazione RCA e la sua operatività a prescindere dall'area in cui il veicolo circola

02 October 2024

Nell'assicurazione RCA il fatto doloso del conducente è coperto a garanzia del danneggiato e la polizza opera a prescindere dalla destinazione d'uso del terreno su cui si è verificato il sinistro al transito veicolare.

Con la sentenza n. 10394 del 2024 la Suprema Corte ha esteso l'ambito applicativo dell'assicurazione RCA, ricomprendendovi il fatto doloso del conducente del veicolo ed i sinistri cagionati in aree non ordinariamente adibite al transito veicolare.

La pronuncia interviene in un giudizio avente ad oggetto l'investimento volontario di una ragazza avvenuto in un campo arato. La vittima agiva in giudizio contro il guidatore dell'automobile e contro la Compagnia Assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni; in primo e in secondo grado la domanda veniva respinta perché il fatto si era verificato "in area non adibita a pubblico transito, pertanto estranea alla circolazione stradale cui fa espresso riferimento l'articolo 2054 cod. civ".

In riferimento a quest'ultimo aspetto, la Cassazione ha censurato la decisione di merito richiamando alcuni importanti precedenti giurisprudenziali sulla "irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione".

Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza emessa il 4 settembre 2014 nella causa C-162/2014, aveva indicato che "rientra nella sua nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com'è accaduto nel procedimento principale ". 

Conformemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21983/2021, avevano ritenuto che è "l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro. Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale".

Del resto, il legislatore con il D. L.gs. 22 novembre 2023, n. 184 si era mosso in tale ottica riformando l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private e precisando, al comma 1-bis, che l'assicurazione è obbligatoria "a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento".

In riferimento alla condotta volontaria del conducente del veicolo, la citata pronuncia della Corte di Cassazione aveva chiarito, vieppiù, che l'assicurazione R.C.A. ha una funzione di garanzia per il danneggiato, e che quindi solo per il danneggiante rimane non coperta dall'assicurazione "l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada…ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone".

Ed in effetti le Sezioni Unite avevano già confermato l'operatività della garanzia nei confronti del danneggiato anche nell'ipotesi di dolo del danneggiante, aderendo ad un precedente arresto della III Sezione (sentenza n. 19368/2017) la quale aveva notato che l'assicurazione R.C.A. si scinde nei distinti rapporti tra danneggiante – assicuratore e danneggiato – assicurato, notando che: "(…) Se così non fosse, d'altra parte, si lascerebbe al sostanziale arbitrio dell'assicurato danneggiante, che ha agito usando il mezzo di trasporto in modo volontariamente improprio, l'esistenza o meno della tutela di un soggetto terzo (il danneggiato) che tale uso ha subito senza alcun contributo volontario e senza potersi opporre; si consentirebbe cioè al comportamento del danneggiante di esplicare la propria influenza anche nel rapporto tra assicuratore e danneggiato rispetto al quale il danneggiante è estraneo.".

Dando continuità ai suesposti principi, la sentenza in commento ha pronunciato il seguente principio di diritto, in ossequi alla funzione garantista dell'assicurazione RCA in favore del danneggiato: "in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, risultando irrilevante pure la circostanza che l'area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto".

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