Come noto, il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 52 del 10 maggio 2023 (“Decreto FinTech”), ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).
In particolare, il Decreto FinTech, sulla traccia di quanto già previsto in altri ordinamenti, riconosce la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito ("Distributed ledger technologies - Dtl"), per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione.
Il Decreto FinTech costituisce, da un lato, il necessario complemento nazionale al Regolamento (UE) 858/2022 ("Regolamento Pilot Regime"), che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato Dtl e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell'ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime.
Sul punto, la disciplina europea è volta a consentire la rimozione degli ostacoli presenti nella legislazione per il ricorso alle tecnologie Dlt con riferimento a taluni strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione; tuttavia, il Regolamento Pilot Regime non affronta, il diverso e correlato tema riguardante la possibilità, ai sensi del diritto nazionale, di procedere all’emissione e, conseguentemente, alla circolazione di strumenti finanziari in una forma diversa da quelle già precedentemente conosciute dall’ordinamento (i.e. cartolare e dematerializzata).
A tal fine, il Decreto FinTech, ha sopperito a questa lacuna, introducendo, per l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione, e dunque non ricompresi nel perimetro di applicazione del Regolamento Pilot Regime sulle infrastrutture di mercato Dlt, l'obbligo di avvalersi di registri per la circolazione digitale gestiti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.
A tale scopo, il Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del Decreto FinTech definisce:
- i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità;
- le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei responsabili del registro e la procedura per l'iscrizione nell'elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo, a tal fine, una relazione tecnica illustrativa che include un'analisi dei rischi;
- l'attività del responsabile, stabilendo il contenuto minimo delle informazione sulle modalità operative del registro.
In definitiva, il Regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, conferma l'impianto già prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con alcune modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell'elenco tenuto dalla Consob, al contenuto dello stesso e alla documentazione da predisposrre in sede di richiesta di iscrizione.