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Garanzia fideiussoria per gli immobili da costruire

28 September 2022

Con decreto del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2022 n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, è stato adottato il "Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobile da costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122".  

Con decreto del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2022 n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197, è stato adottato il "Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobile da costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122".  

Secondo quanto previsto dal citato decreto, la fideiussione potrà essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.  La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire.

La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, che corrisponde alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso nonché a quelli che deve ancora riscuotere, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, senza alcuna franchigia.

La fideiussione dovrà essere stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A) al decreto, di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all'allegato B). Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre quelle afferenti alla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di fideiussione e cessione del credito.

Il regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, stipulate dal 16 marzo 2019 e sino alla data sopra indicata conservano la loro efficacia fino alla scadenza; in caso di rinnovo, esse devono essere rese conformi al modello standard.

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