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Modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - 4° aggiornamento

24 November 2022

In data 21 novembre 2022 è stato pubblicato il provvedimento del 16 novembre 2022 che modifica e aggiorna il Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i. (Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio) in virtù delle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e dal Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (c.d. CBDF Package).

In particolare, tale aggiornamento si è reso opportuno a seguito delle modifiche al D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) apportate dal decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, contenete norme di adeguamento della normativa nazionale ai disposti contenuti nel CBDF Package sulla cross border distribution of funds e ha riguardato le disposizioni contenute nel Capitolo I (Disposizioni di carattere generale), Capitolo II (Operatività transfrontaliera delle SGR Italiane), Capitolo III (Offerta all'estero di OICR Italiani), Capitolo IV (Operatività in Italia delle Società di Gestione UE e dei GEFIA UE) e il Capitolo V (OICR di credito:FIA UE in Italia) del Titolo VI (Operatività Transfrontaliera) del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

Le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato:

  • con riferimento alle SGR che intendono gestire un OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE e alle SGR che intendono gestire FIA in uno Stato UE in regime di libera prestazione dei servizi, ed in particolare alla modifica delle informazioni da fornire nella comunicazione preventiva da trasmettere a Banca d'Italia, è stato previsto che:

iii) nel caso in cui la modifica che la SGR intende apportare comporti il mancato rispetto da parte della stessa della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari;

iv) se la modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l’autorità competente del paese ospitante.

  • con riferimento alle SGR e alle SICAV che siano OICVM che intendono offrire rispettivamente quote o comparti di OICVM o proprie azioni in altri stati UE, è stato previsto:

iv) l'inserimento tra le informazioni da comunicare a Banca d'Italia nella lettera di notifica: a) dei dettagli necessari, compreso l’indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell’autorità competente del paese ospitante; b) delle informazioni sulle strutture per gli investitori (facilities) che gli OICVM mettono a disposizione nel paese in cui l’offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni è effettuata per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 92 della direttiva UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste;

v) l'inserimento di una disciplina più precisa in caso di modifica delle informazioni da comunicare a Banca d'Italia nella lettera di notifica;

vi) l'inserimento di una specifica disciplina nel caso in cui la SGR o la SICAV intendano cessare l'offerta di quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE.

  • con riferimento alla società di gestione UE e il GEFIA UE che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalle Direttive UCITS e AIFMD in regime di libera prestazione di servizi, è stato previsto:

ii) l'obbligo per la società di gestione UE e per il GEFIA UE di informare la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione che l'autorità competente dello stato di origine di tali gestori è tenuta a trasmettere.

 

Autori: Luca Lo Po' and Gianluca Petrachi

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