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Semplificazioni al processo di quotazione in Italia

04 October 2022

Il 23 settembre 2022 Borsa Italiana ha annunciato una revisione del processo di listing finalizzata a rendere più efficiente per le imprese l’accesso al mercato regolamentato Euronext Milan e ad accrescerne la competitività.

Le modifiche apportate al Regolamento di Borsa Italiana (il "Regolamento"), che entreranno in vigore il 3 ottobre 2022, sono volte a uniformare il processo di quotazione in Italia alle rispettive normative europee e globali.

Nello specifico sono stati semplificati gli obblighi di documentazione per le società quotande, le competenze di Borsa Italiana in materia di ammissione, il ruolo e le responsabilità dello Sponsor (con l'occasione rinominato “listing agent”). L'intervento normativo ha infine coinvolto la disciplina dell’operatore specialista.

Per quanto riguarda la semplificazione documentale non sono più richiesti, in sede di ammissione a quotazione, i seguenti documenti:

  • il piano industriale consolidato dell’esercizio in corso e dei due esercizi seguenti e il relativo confronto tra i dati previsionali e dati consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi;
  • la relazione contenente il confronto del sistema di governo societario dell’emittente con le raccomandazioni proposte dal Codice di Corporate Governance;
  • il Documento elaborato a supporto della Valutazione, contenente lo sviluppo del metodo di attualizzazione dei flussi economico/finanziari e del metodo dei multipli di mercato;
  • copia dei fascicoli relativi agli ultimi tre Bilanci annuali di esercizio o consolidati, ove l'emittente sia tenuto alla loro redazione;
  • copia della relazione del revisore legale o della società di revisione legale incaricata, relativa al bilancio, di esercizio e consolidato, dell’ultimo dei tre periodi annuali e, se esistente, dei due precedenti esercizi;
  • l’analisi alla data più recente di eventuali rapporti di debito scaduti dell’emittente e delle altre società del gruppo ad esso facenti capo.

In tema di competenze di Borsa Italiana in materia di ammissione le modifiche al Regolamento determinano una revisione dei criteri esemplificativi delle cause di rigetto della domanda di ammissione alla quotazione, con l’eliminazione della lista di elementi in base ai quali Borsa Italiana può respingere la domanda.

È inoltre rimodellata la figura dello Sponsor, rinominato “listing agent che, nel nuovo assetto regolamentare, rappresenta il riferimento per il dialogo con Borsa Italiana nel contesto della procedura di listing.

Al fine di capitalizzare il patrimonio di conoscenze e le responsabilità che il listing agent si assume nell’accompagnare l’emittente, nella quotazione sul mercato, nell’ambito di tutto il percorso autorizzativo davanti all’autorità di vigilanza e alla società di gestione del mercato, è stato riqualificato il ruolo dell’intermediario incaricato della domanda di ammissione nell’ambito dei consorzi di collocamento di titoli azionari. Nello specifico è stato attribuito allo stesso almeno una tra la funzione di global coordinator e quella di book runner, anziché svolgere, come in passato, il ruolo di capofila (lead manager) dell’offerta al pubblico o del collocamento istituzionale.

Al contempo, il listing agent avrà meno responsabilità e meno oneri rispetto a quanto precedentemente previsto per lo sponsor. Al listing agent non è infatti richiesto di:

i. dichiarare di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere che l’emittente e le principali società del gruppo non abbiano adottato al proprio interno un Sistema di controllo di gestione conforme a quello descritto dall’emittente nel Memorandum;

ii. dichiarare di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell’ambito del piano industriale, relativi all’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall’emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell’emittente e del gruppo.

Infine, per le società con capitalizzazione di mercato prevedibile inferiore a 1.000 milioni di euro, ora è richiesta la nomina di un operatore specialista in analogia con quanto previsto per le società STAR ma solo per i 3 anni successivi all’ammissione.

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