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E' solidale la responsabilità del direttore dei lavori e dell'appaltatore se il fatto dannoso è il prodotto del concorso della loro condotta commissiva e/o omissiva

05 October 2022

"Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti indampimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (...) entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsalità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.".

È quanto ha precisato la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 22575 del 19 luglio 2022, ha formulato le proprie conclusioni rispetto al tema della configurabilità della responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori per vizi dell'opera eseguita.

La pronuncia trae origine da un contenzioso azionato dal condominio che ha convenuto in giudizio il direttore dei lavori di manutenzione straordinaria al fine di ottenere la condanna al risarimento dei danni collegati agli eseguiti interventi. I giudici del merito, accertato l’inadempimento all’incarico professionale del direttore dei lavori, hanno condannato quest'ultimo al risarcimento del danno al condominio, accogliendone però la domanda di regresso nei confronti della ditta appaltatrice.

A rivolgersi alla Suprema Corte è la ditta appaltatrice che, con quattro motivi di ricorso tra loro strettamente connessi, ha lamentato la violazione degli articoli 1292 c.c. e 2055 c.c. per avere la Corte d'Appello asserito l'esistenza della responsabilità solidale tra l'appaltatore e il direttore dei lavori e ammesso la conseguente azione di regresso.

In particolare, la Corte di Cassazione – nel confermare le decisioni pregresse e partendo dall'esame del terzo motivo di ricorso, che nega la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c. – ha chiarito che qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - come nel caso in esame – entrambi, resisi autori dell'unico illecito extracontrattuale con le rispettive azioni od omissioni, saranno tenuti in solido al risarcimento dei danni, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c." (Cass. civ. n. 18521/2016).

In tema di contratto di appalto, infatti, "il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. civ. n. 18289 del 2020). Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell’art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti (Cass. civ. 20704/2020).

Ad avviso della Corte, pertanto, qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la natura e la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che gli indicati soggetti "autori dell'unico illecito extracontrattuale", "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di natura diversa",  rispondono, a detto titolo, del danno cagionato, fatta salva l’azione di regresso, e il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno (Cass. civ. n. 8016/2012).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e nel solco di un ormai costante e granitico orientamento giusprudenziale, "ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano contribuito, per colpa professionale, in modo efficiente a produrre l’unico evento dannoso" (cfr. Cass. civ. n. 20704/2021; Cass. civ. n. 17874/2013).

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