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Registro dei pegni mobiliari non possessori

01 September 2021

In data 10 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori" (il "Decreto").

In data 10 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori" (il "Decreto").

Tale Decreto ha dato attuazione all’art. 1 del DL 3 maggio 2016, n. 59 – convertito, con modifiche, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 e istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa. Il suddetto articolo richiede di definire con decreto ministeriale: (i) "le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua  tali  operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso", prevedendo modalità esclusivamente informatiche,  e contestualmente (ii) i diritti  di  visura  e  di  certificato, da stabilire in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.
 
Il Decreto istituisce quindi presso l’Agenzia delle Entrate il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (il "Registro"), nel quale dovranno essere giornalmente inserite, secondo l’ordine di ricezione, le formalità presentate.

I principali elementi innovativi previsti dal Decreto riguardano:

(i) la definizione delle tipologie di atti costitutivi: ai sensi dell'art. 3 del Decreto le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di: a) atto pubblico; b) scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente; c) contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; o d) provvedimento dell’autorità giudiziaria;

(ii) le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro: l'art. 3, co. 2, del Decreto elenca analiticamente i contenuti della domanda di iscrizione (analoghe formalità consentono la rinnovazione, la cancellazione e la pubblicità delle vicende modificative del pegno), sinteticamente riconducibili ai: dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore); descrizione del credito e importo massimo garantito; e descrizione del bene oggetto di pegno, corredata da tutti gli elementi identificativi utili tra cui la categoria merceologica, la destinazione economica, la facoltà del datore di pegno di trasformare il bene, la facoltà del creditore di appropriarsi del bene e/o di locarlo in fase di escussione.

Il modello di processo di iscrizione introdotto dal Decreto è ispirato alla massima semplicità ed è totalmente telematico;

(iii) le modalità di consultazione e le relative tariffe: per le operazioni nel Registro (tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato) sono dovuti i diritti indicati in una specifica tabella allegata al Decreto, che dovrà essere aggiornata ogni due anni al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario.

Il Decreto, entrato in vigore il 25 agosto 2021, fissa in otto mesi a partire da tale data i tempi in cui l'Agenzia delle Entrate dovrà provvedere alla realizzazione del sistema informatico che gestirà il Registro. 

Authors: Luca Lo Po' e Marta Tiraboschi 

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