Il disegno di legge (già approvato alla Camera) di conversione del D.L. n. 41/2021 (il "Decreto Sostegni"), introduce l'art. 37-ter, rubricato "Modifica all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
Quest'ultima norma, anticipando il contenuto dell'art. 58 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, punta a introdurre una ulteriore forma di sostegno indiretto alle imprese in crisi.
Nello specifico l'art. 37-ter del Decreto Sostegni modificato in sede di conversione potrebbe inserire un nuovo comma all'art. 182-bis della legge fallimentare, il quale prevede testualmente che “qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”.
La nuova disposizione prevede quindi la possibilità per il debitore in crisi di apportare, successivamente all'omologazione, modifiche unilaterali all'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, l. fall., senza dover ricorrere a una rinegoziazione con i creditori, a condizione che il debitore stesso richieda – e ottenga – una rinnovata relazione di attestazione da parte di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, l. fall..
Quest'ultimo professionista dovrà infatti verificare e attestare nuovamente la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo, alla luce delle modificazioni proposte dal debitore, con particolare riferimento all'idoneità del piano di assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
Sia l'accordo (modificato), sia la relazione del professionista devono poi essere pubblicati nel registro delle imprese, dandone comunicazione ai creditori.
A tutela dei creditori è prevista la possibilità di proporre opposizione alla modifica dell'accordo (nelle forme dell'opposizione all'omologa), entro trenta giorni dalla comunicazione (per PEC o per raccomandata) della pubblicazione dell'accordo modificato nel registro delle imprese.
Se, da un lato, le novità introdotte dall'art. 37-ter del Decreto Sostegni puntano ad adeguare la disciplina degli accordi di ristrutturazione all'attuale situazione economico-sanitaria, dall'altro lato, questa modifica – anticipando le previsioni della prossima riforma - sembra confermare l'ipotesi di un differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Authors: Matteo Pasculli e Alice Dognini