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Decreto liquidità: la garanzia SACE e il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI.

17 April 2020
Business restructuring
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto un pacchetto di misure volte a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie da parte dello Stato, attraverso la società SACE S.p.A., nonché attraverso il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

1. Introduzione 

Tra le iniziative straordinarie introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), rientra anche un pacchetto di misure volte a favorire l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie da parte dello Stato, attraverso la società SACE S.p.A., nonché attraverso il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. 

Si tratta di misure di portata più ampia rispetto a quanto già previsto nel precedente Decreto Cura Italia.

2. Garanzia SACE (art. 1)

L'art. 1 prevede che determinati finanziamenti, concessi sotto qualsiasi forma, potranno beneficiare della garanzia prestata da SACE. 

La garanzia in esame è dedicata ai nuovi finanziamenti: 

  • concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto e sino al 31 dicembre 2020;
  • della durata massima di 6 anni, con preammortamento fino a 2 anni; 
  • destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (circostanza da documentare e attestare da parte del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria).

La disposizione in esame prevede altresì che gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE siano assunti dallo Stato per il 90% con garanzia irrevocabile a prima richiesta e "senza regresso".

I beneficiari della garanzia

Possono beneficiare della garanzia tutte le imprese aventi sede legale in Italia, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all’analogo Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, comma 100 l. n. 662/1996.

Ulteriore requisito richiesto per l’accesso alla garanzia in esame, è quello per cui l’impresa beneficiaria non deve rientrare, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà (ai sensi dei Regolamenti UE 651, 702 e 1388 del 2014), e non deve risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema alla data del 29 febbraio 2020.

La misura della garanzia

La garanzia copre:

  • il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore di fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Il finanziamento garantito non potrà superare, l’importo più alto tra il 25% del fatturato in Italia del 2019 (come risulta da bilancio o da dichiarazione fiscale) e il doppio della spesa salariale sostenuta per il 2019 (come emerge dai dati certificati, qualora l’impresa non abbia approvato il bilancio). 

Potranno essere richiesti più finanziamenti garantiti dalla stessa impresa ma il cumulo non potrà superare le soglie appena citate. 

Le procedure e gli oneri

Il Decreto individua altresì sommariamente le procedure per l'accesso alla garanzia e i relativi oneri, come segue:

  • le imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi e con meno di 5.000 dipendenti, dovranno presentare domanda al soggetto finanziatore il quale, in caso di delibera positiva, richiederà la garanzia a Sace. Quest’ultima processerà la richiesta ed emetterà un codice del finanziamento, che il finanziatore successivamente procederà ad erogare;
  • qualora l’impresa beneficiaria abbia più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da Sace (in considerazione del ruolo che l’impresa richiedente svolge in Italia). I soggetti finanziatori forniranno un rendiconto periodico a Sace, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti e delle condizioni stabilite;
  • la garanzia è prestata a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività, a seconda delle dimensioni dell’azienda:

per le PMI sono previste le seguenti condizioni: lo 0,25% dell’importo garantito il primo anno, lo 0,5% il secondo e terzo anno e infine l’1% dal quarto al sesto anno; 
per le imprese più grandi le condizioni sono: lo 0,5% dell’importo garantito il primo anno, l’1% il secondo e terzo anno e infine il 2% dal quarto al sesto anno. 

Il costo complessivo per l’impresa sarà dunque costituito dal costo del finanziamento specifico (tasso d’interesse incluso il margine), che sarà definito dalla banca o da chi eroga il credito, sommato al costo della garanzia.

Ulteriori limiti per l'impresa beneficiaria

L’impresa beneficiaria si impegna a:

  • non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
  • gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale e/o a supportare investimenti in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Il finanziatore dovrà dimostrare inoltre che, dopo la concessione del finanziamento coperto da garanzia, questo finanziamento non sia stato utilizzato per estinguere esposizioni finanziarie pregresse (fatte salve le riduzioni delle esposizioni intervenute per accordi già presi prima dell’entrata in vigore del Decreto).

3. Rafforzamento Fondo Centrale di Garanzia PMI (art. 13)

In deroga alle vigenti previsioni, l’art. 13 ha ampliato ulteriormente l’ambito soggettivo e oggettivo dell’operatività del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI. 

Possono infatti ora accedere al Fondo anche:

  • le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Non sono più previsti i limiti di fatturato o totale di bilancio;
  • le imprese che, alla data di richiesta della garanzia, abbiano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020. 

Rimangono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

Possibilità di ristrutturazione del debito

La norma in esame (art. 13) assume inoltre fondamentale rilevanza in relazione alle possibilità di ristrutturazione del debito per imprese che abbiano esposizioni deteriorate: diventano infatti ammissibili i rifinanziamenti per esposizioni chirografarie, a condizione che il soggetto finanziatore conceda contestualmente nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo.

Possono inoltre accedere al Fondo di Garanzia le imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, siano state ammesse al concordato con continuità aziendale, o che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito, o ancora che abbiano presentato un piano attestato di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare, a condizione che, alla data del 9 aprile 2020: 

  1. non presentino esposizioni debitorie deteriorate;
  2. non presentino importi in arretrato, successivi all'applicazione delle misure di concessione;  
  3. la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, secondi i criteri previsti all'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.  575/2013.

Misura della garanzia

Il Decreto Liquidità aumenta altresì le percentuali garantite dal Fondo di Garanzia come segue:

1) 90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, il cui importo totale non può superare alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del soggetto finanziato per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale del soggetto finanziato nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (autocertificato dal soggetto finanziato ai sensi del DPR n. 445/2000).

2) 100% per nuovi finanziamenti fino a euro 25.000,00, concessi da banche o da intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito in Italia in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, a condizione che:

- il soggetto finanziato autocertifichi che l’attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
- il finanziamento abbia una durata fino a 6 anni (con preammortamento di 2 anni);
- l’importo non sia superiore al 25% dei ricavi del soggetto finanziato come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale, ovvero da idonea documentazione per i soggetti costituiti dopo il 10 gennaio 2019.

Per questi finanziamenti di minore entità, l’intervento del Fondo di Garanzia non è subordinato ad alcuna valutazione del merito creditizio. 

3) 90% (aumentabile fino al 100% in caso di intervento di Confidi) per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a euro 3,2 milioni, a condizione che il soggetto finanziato autocertifichi che l’attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e l’importo del finanziamento non superi il 25% dei ricavi del soggetto finanziato (sino a un massimo di euro 800.000,00).

Semplificazione dell'istruttoria

Il Decreto Liquidità punta inoltre a semplificare la fase istruttoria per la concessione della Garanzia, escludendo l’applicazione del modello di valutazione previsto nella disciplina ordinaria del Fondo e precisando che, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria alla garanzia, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario.

A riguardo, si attendono i futuri decreti attuativi che dovranno introdurre procedure operative e chiarire i punti rimati controversi.

Authors: Matteo Pasculli and Alice Dognini

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