1. Introduzione
In data 17 marzo 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19".
Tra le tante misure introdotte dal Decreto Cura Italia per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla diffusione del c.d. "coronavirus", per quanto di interesse in questa sede, si segnalano quelle riguardanti gli organi assembleari delle società.
Si anticipa che le norme stabilite dal Decreto Cura Italia si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale rimarrà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso al c.d. "coronavirus".
2. Differimento del termine per l'approvazione del bilancio e svolgimento delle assemblee
L'art. 106 del Decreto Cura Italia ha introdotto disposizioni che sono dirette a consentire alle società:
a) di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello stabilito dal codice civile;
b) di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
A tal riguardo, si segnala che l'art. 106, comma 1, del Decreto Cura Italia, in deroga ai limiti attualmente previsti dal codice civile, consente a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto (lettera b)), si segnala che l'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia consente alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle mute assicuratrici:
- di poter esprimere il diritto di voto, in sede assembleare, in via elettronica o per corrispondenza;
- di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
In aggiunta, le summenzionate società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Infine, la norma precisa che non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
3. Disposizioni per le società a responsabilità limitata
L'art. 106, comma 3, del Decreto Cura Italia prevede che le società a responsabilità limitata possano, inoltre, consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Disposizioni per le società quotate
L'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia consente alle società con azioni quotate di ricorrere all’istituto del rappresentante designato previsto dall’art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – secondo il quale, salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutti (o alcuni) gli argomenti all'ordine del giorno – per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.
È, inoltre, previsto che le medesime società possano prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. A quest'ultimo, possono essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Tali disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, comma 5, del Decreto Cura Italia).
5. Disposizioni per le banche popolari e le banche di credito cooperativo
L'art. 106, comma 6, del Decreto Cura Italia prevede che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) – secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio –, all'art. 135-duodecies del TUF, all’articolo 2539, comma 1, c.c. – che, con riguardo alle banche di credito cooperativo, stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci – e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto) possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUF.
Le medesime possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Qualora l’intervento in assemblea si svolgesse esclusivamente tramite il rappresentante designato, non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del TUF, riguardante i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies del TUF può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.