La legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre 2020 ") e in vigore dal 4 dicembre 2020 ("La legge n. 159/2020), ha convertito in legge il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Le nuove norme, anticipando le previsioni già contenute nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (non ancora in vigore) consentono l'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche senza l'approvazione da parte dell'"amministrazione finanziaria" e/o "degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria", così incentivando in modo significativo le operazioni di ristrutturazione delle imprese in crisi.
Più precisamente, l'art. 3 del decreto legge n. 125/2020 modifica al comma 1-bis le disposizioni di cui agli articoli 180, 182-bis e 182-ter l. fall. prevedendo, quanto al nuovo quarto comma dell’articolo 180 l. fall., l'omologazione del concordato preventivo "anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria".
Analoga disposizione è stata altresì inserita nel quarto comma dell’articolo 182-bis l. fall. con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Nel dettaglio, quindi, la legge n. 159/2020 ha introdotto il meccanismo della c.d. "adesione d’ufficio" da parte dell’erario e degli enti previdenziali, i quali vengono dunque considerati "aderenti" al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora ricorrano i due seguenti presupposti:
- l'adesione dei suddetti enti deve essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 l. fall. (per il concordato preventivo) o dall'art. 182-bis, primo comma, l. fall. (per l'accordo di ristrutturazione del debito);
- la prospettiva di soddisfazione del credito risulti per simili enti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, alla luce delle risultanze della relazione del professionista ex art. 161, terzo comma, l. fall (per il concordato preventivo) o art. 182-bis, primo comma, l. fall. (per l'accordo di ristrutturazione del debito).
In aggiunta a quanto precede, la legge n. 159/2020 ha apportato modifiche anche all'art. 182-ter l. fall. rubricato "Trattamento dei crediti tributari e contributivi", introducendo la possibilità per il debitore di formulare una proposta di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione del debito con espressa previsione di stralcio della parte di crediti tributari e/o contributivi degradati al chirografo per incapienza.
L'applicazione di questa (nuova) previsione, in ossequio ai principi regolatori della legge fallimentare, deve – in ogni caso – essere rispettosa dei limiti di cui all'art. 160, secondo comma, l. fall. il quale consente al debitore di proporre il pagamento non integrale dei crediti privilegiati purché "il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 67, terzo comma, lettera d)".
In assenza di specifiche disposizioni transitorie si deve ritenere che la nuova disciplina sia applicabile ai procedimenti in corso alla data del 4 dicembre, i quali non abbiano ancora esaurito la fase procedurale modificata, in ossequio ai principi generali della legge processuale (in particolare secondo il principio tempus regit actum).
Sarà da comprendere nel dettaglio l'ambito e la natura del giudizio di convenienza rimesso al Tribunale.
Per certo, la nuova disciplina in discorso rivestirà un'importanza fondamentale nell'attuale situazione economica e sociale del Paese, permettendo la positiva conclusione di un sempre maggior numero accordi di ristrutturazione e di concordati, soprattutto tenuto conto della nota resistenza da parte dell'Erario e degli Enti previdenziali ad acconsentire alle proposte di transazione fiscale e contributiva: le risposte – spesso negative – sono infatti determinate dal timore di contestazione del danno erariale.
Authors: Matteo Pasculli and Alice Dognini.