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Il regime fiscale di favore per i "neo residenti" facoltosi

19 February 2021
Con la risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce che i redditi corrisposti da Stati o soggetti esteri ai neo-residenti che usufruiscono dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, possono conservare la loro caratteristica di redditi di capitale di fonte estera a determinate condizioni.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021, risponde alla richiesta proveniente da una associazione rappresentativa degli operatori italiani del “private banking", che sottoponeva all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria alcuni dubbi interpretativi relativi all'affidamento in custodia, amministrazione o gestione delle attività finanziarie estere da parte di soggetti che optano per il regime fiscale agevolativo dei nuovi residenti in base all'articolo 24-bis del TUIR 

In relazione ad alcune difficoltà incontrate dagli operatori finanziari residenti in Italia o dalle organizzazioni italiane di intermediari non residenti, che intendono offrire servizi di investimento e di intermediazione finanziari ai neo-residenti, l’associazione chiede chiarimenti riguardo ai criteri di territorialità delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo relative alle attività finanziarie dei nuovi arrivati che hanno optato per il regime speciale.
In particolare, i dubbi riguardano gli eventuali effetti fiscali derivanti da:

  • un contratto di custodia con intermediari italiani;
  • un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
  • un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS), nel caso in cui la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata a intermediari italiani. 

In particolare, rispetto a quest’ultimo quesito, l'associazione chiede precisazioni rispetto all'applicazione dell'imposta sulle riserve matematiche (IRM) e dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA).

L’ultimo dubbio da sciogliere riguarda gli obblighi degli intermediari finanziari residenti ai fini del monitoraggio fiscale (articolo 1, DL n. 167/1990) e delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria.
I chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate elimina, innanzitutto, ogni perplessità sui criteri con cui stabilire se un reddito prodotto all’estero debba essere tassato in Italia. 

La risposta è infatti nell’articolo 165, comma 2 del TUIR, che dispone che “i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Come chiarito nella circolare n. 207/1999, l'articolo 23 del TUIR indica nel dettaglio l'elencazione dei redditi prodotti dai soggetti non residenti che vengono assoggettati a tassazione in Italia. Per quanto riguarda i redditi di capitale si considerano prodotti in Italia e quindi imponibili:

  • i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da "beni" che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. 

In ogni caso, alcune fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria sono state escluse da imposizione anche se prodotti nel territorio dello Stato.

La citata circolare n. 207/1999 ha chiarito che per risultare imponibile nel nostro Paese, il reddito di capitale deve essere “prodotto” nel territorio dello Stato; dunque l'impiego di capitale che lo ha generato deve avvenire in Italia e l'effettiva corresponsione delle somme deve provenire dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

In pratica, perché sia imponibile in Italia, il corrispettivo deve derivare da un contratto che obbliga il residente alla corresponsione delle somme e dei valori ricevuti per l’impiego di capitale. Non è sufficiente, precisa l’Agenzia delle Entrate, che detti proventi siano soltanto materialmente versati da soggetti residenti semplicemente incaricati di provvedere al pagamento.

Di conseguenza, i redditi corrisposti da Stati o soggetti esteri ai neo-residenti che usufruiscono dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, non perdono la loro caratteristica di redditi di capitale di fonte estera e, quindi, mantengono le conseguenti agevolazioni fiscali non solo se sono riscossi all'estero, ma anche se le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano sono, come nelle tre ipotesi proposte nell’interpello, oggetto di:

  • un contratto di custodia con intermediari italiani;
  • un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
  • un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS), quando la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata a intermediari italiani. 

Il documento di prassi approfondisce poi la problematica relativa al versamento dell’imposta sostitutiva dello 0,45% dovuta dalle imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) sull'ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da residenti. 

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali contratti stipulati dalle imprese di assicurazione estere operanti in regime di LPS non è dovuta l'imposta sulle riserve matematiche e stesso discorso vale per imposta sostitutiva sul valore dei contratti assicurativi dovuta dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano come sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.

Inoltre, la risoluzione chiarisce, facendo ancora riferimento alla circolare n. 207/1999, che sono considerati redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia quelli derivanti "da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti". Di conseguenza, riguardo l’imponibilità nei confronti di soggetti non residenti sono rilevanti le cessioni di partecipazioni in società residenti (ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla norma), a prescindere dal fatto che i titoli o i diritti rappresentativi della partecipazione si trovino nel territorio dello Stato.

Per i titoli non aventi natura partecipativa, la norma non richiede che l'emittente sia un soggetto residente nel territorio dello Stato e, pertanto, sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di tali titoli anche se emessi all'estero (ad eccezione delle fattispecie espressamente escluse dalla norma), sempreché la cessione o il rimborso riguardi titoli che si trovano nel territorio dello Stato.

Dal quadro normativo emerge che i redditi diversi realizzati dai soggetti neo residenti per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia.
Ciò comporta che per applicare l’imposta sostitutiva alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere o di titoli non aventi natura partecipativa, maturate dai neo-residenti, occorre che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano. La natura di reddito di fonte estera non viene meno a seguito della stipula di un contratto di amministrazione, gestione, consulenza.

RW, comunicazioni, IVAFE e imposta di bollo
I contribuenti che hanno aderito al regime in argomento, conferma poi l’Agenzia, non sono sottoposti agli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale disciplinato dal DL n. 167/1990. Nessuna deroga, invece, per le connesse comunicazioni degli intermediari relative agli eventuali trasferimenti e quelle all’Archivio di rapporti finanziari. 

Attività detenute all’estero esenti, inoltre, da IVIE e IVAFE, ma non dall’imposta di bollo per gli atti indicati all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

Imposte di successione e donazione
Per quanto riguarda le imposte di successione e donazione, in deroga alla disciplina ordinaria, i beneficiari del 24-bis scontano la tassazione soltanto per i beni e i diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione (comma 158, legge di bilancio 2017).

Diversamente, infatti, l'articolo 2, comma 1, del TUS prevede che l’imposta è dovuta per tutti i beni e diritti trasferiti anche se situati all’estero. E il successivo comma 2 recita “Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato quali siano i beni esistenti in Italia, conclude, in accordo con l’associazione, che riguardo al criterio di territorialità ai fini dell’imposta prevale il criterio speciale e non rileva che le attività finanziarie estere siano oggetto di un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra il soggetto agevolato e un intermediario finanziario residente in Italia o estero con stabile organizzazione in Italia.

La risoluzione ha il pregio di chiarire l'irrilevanza fiscale del rapporto contrattuale di deposito titoli e strumenti finanziari tra il beneficiario e un intermediario, a condizione che i titoli siano depositati all'estero, consentendo dunque l'applicazione del regime speciale agevolativo per i neo - residenti.

Questa risoluzione assume particolare interesse in quanto consente ai gestori di patrimoni italiani con riguardo ai dossier titoli dei neo – residenti facoltosi.

Authors: Tancredi Marino and Vincenzo Lorusso.

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