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Emergenza Coronavirus: la comunicazione UIF per allertare gli operatori rispetto a specifici settori a rischio

21 April 2020
UIF interviene con propria comunicazione al fine di indirizzare le azioni degli operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio, fornendo raccomandazioni atte a individuare possibili comportamenti illeciti in settori particolarmente a rischio, stante l'emergenza sanitaria. La comunicazione, nello specifico, analizza i possibili rischi riscontrabili in ambito sanitario, il rischio di infiltrazioni criminali nell'economia reale e i rischi sottesi all'intensificazione delle attività online.

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita a norma del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è intervenuta al fine di:

- attenzionare gli operatori soggetti alla normativa anti-riciclaggio in relazione ad alcuni settori che, nell'attuale contesto emergenziale, risultano particolarmente esposti al rischio di condotte illecite; nonché 

- fornire alcune raccomandazioni per l'individuazione dei relativi rischi nei settori identificati. 

Al contempo, per una più efficace individuazione delle casistiche, UIF ha previsto che:

- la comunicazione in esame sia portata "a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni", avendo "cura di sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio"; 

- "nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19", in modo da agevolare l'individuazione delle problematiche connesse all'attuale situazione sanitaria.

Resta fermo, come chiarito dalla stessa UIF, che gli elementi informativi indicati nella comunicazione in commento hanno natura esemplificativa, sicché i destinatari della normativa anti-riciclaggio devono "valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19". Questo sia ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette, sia per l'eventuale esercizio del potere di sospensione di dette operazioni e di cui all'art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 231/2007.

Nel prosieguo, passiamo in rassegna gli ambiti individuati da UIF con le raccomandazioni per gli operatori, ai fini del contrasto delle pratiche illecite.

1. Rischi in ambito sanitario 

UIF, anzitutto, pone l'attenzione sul mercato delle forniture e dei sevizi collegati al contrasto del Covid-19, focalizzandosi su tre distinti settori:

- in primo luogo, viene in rilievo "l’offerta e la commercializzazione di prodotti quali dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti", in uno con "manovre speculative su detti prodotti" e "le proposte di sottoscrizione/vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di device elettromedicali"; rispetto a queste attività, UIF raccomanda di prestare attenzione agli operatori "che non risultano avere precedente esperienza nel settore o in altri analoghi" nonché di "valutare tutti gli elementi a disposizione e, in particolare, la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità o incoerenza tra operatività osservata e profilo dei soggetti coinvolti ovvero di carenze nella documentazione o nelle informazioni fornite dal cliente"; 

- in secondo luogo, viene evidenziato "il rischio di ipotesi corruttive specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca". UIF indica di mitigare il relativo rischio attraverso "gli approfondimenti rafforzati richiesti nel caso di coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP), come anche le valutazioni connesse con la ricezione di fondi pubblici, specie se di importo rilevante e non coerente con l’attività svolta dal cliente";

- in terzo luogo, l'attenzione è rivolta a possibili frodi connesse "con la raccolta di fondi, anche on line, mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non profit"; UIF evidenzia che "tali iniziative, apparentemente destinate alle aree colpite dall’emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi" e, pertanto, raccomanda di "monitorare i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all’utilizzo dei fondi stessi".

2. Rischi di infiltrazioni criminali nell'economia reale

UIF passa poi ad evidenziare che ulteriori rischi potrebbero direttamente derivare dalle situazioni di difficoltà finanziaria connesse al prolungato periodo di lockdown, "rispetto alle quali è elevato il rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che, attraverso il radicamento sul territorio, il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione e l’ampia disponibilità di capitali illeciti, possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggio".

Per contrastare tale rischio, UIF sottolinea l'importanza delle verifiche in merito agli assetti proprietari e alle operazioni aziendali e societarie (e.g., "gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato") nonché sull'origine dei fondi coinvolti e sulle effettive finalità, sia economiche che finanziarie, delle transazioni.

In questo contesto, UIF prosegue rilevando che deve essere prestata particolare attenzione alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, da parte dei professionisti, nei confronti delle imprese che si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria, al fine di evitare che realizzino abusi illegittimi delle disposizioni normative emanate per agevolare la continuità delle imprese. In particolare, come chiarisce UIF, le problematiche potrebbero essere di due ordini:

- con riferimento alla fase di concessione del finanziamento, potrebbero realizzarsi condotte fraudolente al fine di ottenere il finanziamento (e.g., alterazione o falsificazione della documentazione necessaria);

- con riferimento alla fase di utilizzo delle sovvenzioni, potrebbero, invece, realizzarsi ipotesi di malversazioni a danno dello Stato, reati societari e fallimentari. Un efficace strumento di contrasto, in tal caso, potrebbe essere quello di valorizzare le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio.

Sul punto, preme ricordare che anche Banca d'Italia, con propria raccomandazione (Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19, del 10 aprile 2020), aveva invitato gli intermediari a continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia antiriciclaggio, evidenziando, inter alia, che, con riguardo ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, le banche devono considerare che la ratio dei finanziamenti è quella di consentire alle imprese la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o per realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. 

3. Rischi connessi all'incremento delle attività online

Infine, UIF richiama l'attenzione sulle attività online, che hanno assunto rilievo predominante nell'economia per far fronte alle esigenze di distanziamento sociale, concentrandosi su quattro ambiti:

- quello delle truffe online mediante vendita di beni contraffatti o a prezzi sproporzionati, da contrastare mediante il monitoraggio delle transazioni online tramite le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione (che tengono conto sia di parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, che di parametri qualitativi, quali le modalità di uso dei servizi), in considerazione anche della tipologia di clienti coinvolti e delle attività da essi svolte;

- quello dei reati informatici (in particolare, vengono richiamati i fenomeni di phishing, di c.d. Business email compromise o CEO frauds ovvero agli attacchi ransomware, anche collegati a richieste di riscatto in valuta virtuale), da contrastare mediante la raccolta delle informazioni inerenti l'origine dei fondi e la destinazione degli stessi, nonché con il tracciamento di anomalie connesse alle modalità di costituzione della provvista e al successivo utilizzo della stessa che, in successiva analisi, potrebbero fornire elementi fondamentali in caso di attività illegali;

- quello del gioco online, da contrastare mediante il controllo dei flussi finanziari.