Si ricorda che, in data 13 febbraio 2025, la Banca d'Italia – in attuazione delle previsioni di cui al nuovo Capo II, Titolo V, del decreto legislativo n. 385 del 1993 ("TUB"), introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2024 - ha pubblicato le "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" completando il recepimento della nuova disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directiv – "SMD").
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Nello specifico, la nuova disciplina introdotta dalla SMD si applica alla sola gestione di crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamento e classificati in sofferenza, (articolo 114.1, comma 1, lettera a) e b) del TUB) ed esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dall'8 marzo 2025, corrispondente alla data di entrata in vigore delle "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" della Banca d'Italia.
Ciò premesso, in base al quadro normativo attuale, le società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – "TULPS"), possono operare in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 114.6 del TUB e della conseguente iscrizione all'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB, per svolgere e/o continuare a svolgere:
- L'attività di gestione di crediti diversi dai "crediti in sofferenza";
- L'attività di gestione di portafogli di "crediti in sofferenza" acquistati prima della data di entrata in vigore delle "Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza" della Banca d'Italia (8 marzo 2025);
- L'attività di recupero stragiudiziale di "crediti in sofferenza" esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, per conto di: (i) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo n. 58 del 1998 ("TUF"); (ii) banche e (iii) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e di (iv) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.