A partire dal 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee contenute nel Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 del 19 ottobre 2017 (1), le quali hanno apportato modifiche alla materia del "default" dei debitori/clienti degli intermediari bancari e finanziari.
In particolare, la nuova disciplina introduce criteri e regole più stringenti rispetto a quelli sinora adottati, soprattutto avuto riguardo della soglia di "arretrato rilevante", ai fini del "default" (2).
Occorre anzittutto chiarire che le nuove regole europee non hanno modificato la definizione dello status di "default" il quale, anche in vigenza della nuova disciplina, sussiste ogniqualvolta:
(i) il probabile recupero del credito da parte della banca sia subordinato alla previa escussione delle garanzie in essere, oppure
(ii) il debitore sia in arretrato da oltre 90 giorni con riferimento ad una esposizione debitoria rilevante.
La nuova disciplina differenzia, da un lato, i soggetti privati e le PMI (vale a dire le imprese che registrano un fatturato inferiore a 5 milioni di euro e un esposizione debitoria verso l'istituto di credito inferiore a un milione di euro) e, dall'altro, le imprese che registrano un fatturato superiore a 5 milioni di euro e che hanno un'esposizione debitoria superiore a 1 milione.
Il "default" dei privati e delle PMI è integrato qualora vi sia:
- arretrato maggiore di euro 100,00;
- arretrato superiore rispetto all'1% del totale delle esposizioni debitorie verso il medesimo gruppo bancario;
- arretrato perdura da almeno 90 giorni consecutivi.
Il "default" delle imprese è integrato qualora vi sia:
- arretrato maggiore di euro 500,00;
- arretrato superiore rispetto all'1% del totale delle esposizioni debitorie verso il medesimo gruppo bancario;
- arretrato perdura da almeno 90 giorni consecutivi.
Credits: Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI)
La Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet le "Q&A sulla nuova definizione di default", al fine di fornire chiarimenti in merito all'applicazione concreta della nuova disciplina: queste informazioni sono reperibili al seguente link.
Authors: Matteo Pasculli and Alice Dognini.
References:
(1) La disciplina introdotta da suddetto Regolamento ha integrato quella di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (in sigla "CRR").
(2) La disciplina previgente prevedeva una soglia di rilevanza dell'arretrato differente, pari al 5%:
- della media delle quote scadute o sconfinanti sulla complessiva esposizione debitoria, rilevante su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;
- della quota scaduta o sconfinante sulla complessiva esposizione debitoria, avuto riguardo della data di segnalazione.