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La fase 2 dell'emergenza nel processo civile

20 May 2020
Anche per il processo civile si è aperta una nuova fase di gestione dell'emergenza legata alla pandemia COVID-19.  Vediamo quali sono le soluzioni previste dal legislatore e gli scenari che è legittimo attendersi nelle prossime settimane.

Le due fasi previste per far fronte all'emergenza da COVID-19

L'efficacia delle previsioni della legislazione di emergenza volte a escludere la celebrazione di udienze e a sospendere le attività del processo civile (con poche tassative eccezioni) è cessata l'11 maggio 2020. Nella seconda fase, in cui siamo appena entrati, ampia discrezionalità viene lasciata agli uffici giudiziari, di concerto con le autorità competenti (e gli ordini professionali) nella scelta delle modalità di organizzazione della ripresa delle attività.

Le opzioni messe a disposizione degli Uffici Giudiziari

Posto il venir meno della sospensione dei termini processuali civili, l'Art. 83, ai commi 5°, 6°, 7° del Decreto #CuraItalia consente ai capi degli uffici di adottare le misure organizzative necessarie alla gestione della seconda fase nelle aule di Tribunale, secondo due principali modalità. 

La prima riguarda la possibilità di celebrare le udienze (in cui sia richiesta la sola presenza dei difensori, delle parti o degli ausiliari del giudice) con collegamento da remoto, previa emissione di provvedimento che disciplini le relative modalità pratiche. Il professionista dovrà seguire l'udienza collegandosi alla piattaforma informatica prescelta dal giudice.

La seconda possibilità è quella cartolare: è consentito sostituire le udienze (in cui sia richiesta la sola presenza dei difensori delle parti) con lo scambio (se del caso via PEC tra gli avvocati) e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. A seguire, l'adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In questo caso, il professionista dovrà redigere scritti difensivi necessariamente sintetici (e forse non sempre adeguati allo scopo), tenendo d'occhio le disposizioni vigenti nei singoli Fori coinvolti.

Residua la possibilità per gli uffici giudiziari di rinviare ulteriormente le udienze al periodo successivo al 31 luglio 2020 e, quindi, dopo la sospensione feriale ordinaria  dal 1° al 31 agosto.

Valutazioni e conseguenze dell'applicazione della disciplina emergenziale

A fronte della necessità di riprendere l'ordinario corso della giustizia civile, gravata di ritardi già prima dell'esplosione della pandemia, le soluzioni ipotizzate dal legislatore apparivano idonee (quantomeno sulla carta) allo scopo e forse non solo. 

In particolare, l'ipotesi di proseguire nel potenziamento delle funzionalità del processo telematico con la celebrazione delle udienze da remoto sembrava idonea a rafforzare anche in questo ambito la digitalizzazione invocata a gran voce dagli operatori di tutti i settori dell'economia e società civile.

Tuttavia, già in questi primissimi giorni di vita della fase 2, si riscontra un proliferare di protocolli dei singoli uffici giudiziari e una programmatica preferenza dei giudici per la trattazione scritta delle udienze. Tendenze che si muovono in direzione opposta a una possibile semplificazione e accelerazione delle attività processuali tramite il ricorso alla tecnologia. 

Se questo trend verrà confermato, potrebbe trattarsi di un'occasione mancata per innovare anche in questo settore, senza per questo venire meno alle garanzie, anche costituzionali, di tutte le parti coinvolte. Occasione che, ove sfruttata, avrebbe potuto lasciare un'impronta virtuosa per riformare anche il regime ordinario, una volta messa alle spalle la crisi emergenziale.