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Decreto rilancio: le novità sugli interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori

27 May 2020
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Rilancio" (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto Rilancio stabilisce – in piena e necessaria continuità con il c.d. "Decreto Cura Italia" (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) – una serie di misure a sostegno del lavoro che si caratterizzano, in realtà, come misure principalmente a favore dei lavoratori.

Con particolare riferimento al settore privato, il Decreto Rilancio sostanzialmente conferma le misure già adottate con il Decreto Cura Italia ampliandone la portata, soprattutto estendendone la durata, in linea con l'avvio della c.d. Fase 2 e la progressiva (auspicata) ripresa dell'economia. 

Le disposizioni in analisi denotano consapevolezza da parte delle istituzioni in merito al fatto che la graduale ripresa e riapertura delle imprese, penalizzate da un lungo e gravoso periodo di sospensione totale o parziale delle attività (con considerevoli cali – se non azzeramenti – delle entrate), deve necessariamente essere supportata (anche) da misure di natura giuslavoristica, dato il ruolo chiave della forza lavoro.

È pur vero che, se da un lato, talune misure potrebbero aiutare le imprese a contenere i costi così agevolando il loro rilancio, dall'altro lato vi è il rischio che l'estensione temporale delle misure già adottate con il Decreto Cura Italia (complice la prosecuzione dell'emergenza epidemiologica oltralpe, con conseguente paralisi dei mercati a livello internazionale) posticipi solamente l'implementazione di decisioni aziendali aventi un impatto sull'attività produttiva, sull'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa e, dunque, sul personale in forza. Tra le misure menzionate nel Decreto Rilancio, si segnalano:

Trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario: viene incrementata la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario – richiesto per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nell'anno 2020 per eventi riconducili all'emergenza da COVID-19. Tali trattamenti, la cui durata massima prevista dal Decreto Cura Italia era di 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, vengono estesi per un periodo ulteriore di cinque settimane nel medesimo periodo. Tale disposizione riguarda solo i datori di lavoro che abbiano già interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

Viene poi confermato l’obbligo per i datori di lavoro di porre in essere gli adempimenti relativi all'informazione, alla consultazione e all'esame congiunto con le OO.SS. competenti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato per il 31 maggio 2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in CIGS: viene prolungato anche il trattamento ordinario di cassa integrazione rivolto a quelle aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) e che sospendeva e si sostituiva appunto alla CIGS in corso.

Anche in questo caso, la durata massima di nove settimane di tale ammortizzatore (sempre con riferimento ai periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020) viene incrementata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo, sempre per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

Cassa integrazione in deroga: anche in questo caso, i datori di lavoro per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro continuano a poter beneficiare – previo intervento delle Regioni e Province autonome a riguardo – della cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione dei rapporti di lavoro. 

Ferma restando la necessità del preventivo accordo con le OO.SS. (cui tutti i datori di lavoro sono soggetti, ad eccezione di quelli che occupano fino a cinque dipendenti), la durata massima di nove settimane (per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) viene anch'essa incrementata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il periodo di nove settimane.

Viene poi istituito un ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali (a copertura di un periodo aggiuntivo per una durata massima di quattro settimane per periodi compresi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020), cui si potrà accedere al fine di garantire una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e subordinatamente alla necessità di ricorrere a tali ulteriori periodi in ragione del prolungarsi degli effetti, sul piano occupazionale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta in ogni caso di un'ulteriore misura indirizzata ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo massimo di quattordici settimane ai sensi del Decreto Cura Italia, così come modificato ed integrato dal Decreto Rilancio. Tali rifinanziamenti saranno oggetto di specifici decreti ministeriali da adottare entro il 31 agosto 2020.

Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020) è preclusa al datore di lavoro, per (non più 60 giorni ma) 5 mesi la possibilità di (i) avviare procedure di licenziamento collettivo e (ii) a prescindere dal numero di dipendenti in forza, recedere da contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966. 

Dunque, fino al 17 agosto 2020, il datore di lavoro deve necessariamente astenersi da avviare procedure di licenziamento collettivo nonché licenziamenti individuali determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa. 

Colmando una lacuna del Decreto Cura Italia, il Decreto Rilancio prevede altresì la sospensione delle procedure preventive al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 della Legge n. 604/1966 (vale a dire quelle avviate dalle "grandi aziende" per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendenti non dirigenti assunti prima del 7 marzo 2015).

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

È importante segnalare che il Decreto Rilancio non prevede espressamente quali siano le conseguenze ovvero le sanzioni applicabili al datore di lavoro che viola i divieti sopra riassunti, né estende la portata di tali disposizioni ai rapporti di lavoro dirigenziali (esclusi altresì dalla cassa integrazione).

Congedo specifico per i lavoratori-genitori e bonus cd. "baby-sitter": lo specifico congedo previsto per i dipendenti, genitori di minori di età non superiore a 12 anni, viene confermato, ma la relativa durata viene incrementata da 15 a 30 giorni, da fruire in maniera frazionata o continuativa entro il 31 luglio 2020. Viene meno il riferimento ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche (così ampliando la ragione sottesa alla fruizione di tali permessi) e viene invece confermato il relativo trattamento economico e previdenziale.

Con specifico riferimento ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore) hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa: in tali casi, rimane fermo il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Sempre in alternativa ai congedi in questione, viene confermata la possibilità di richiedere un (o più) bonus, nel limite massimo ora incrementato ad Euro 1.200, per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero (novità) iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia ed altri servizi a beneficio dei minori.

Permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/1992: il Decreto Cura Italia prevedeva un incremento di giornate fruibili dai beneficiari per i soli mesi di marzo ed aprile 2020. Ora il Decreto Rilancio prevede ulteriori complessive dodici giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Rimangono invariate le modalità di fruizione e i destinatari delle stesse. 

Sempre con riferimento all'emergenza epidemiologica è doveroso menzionare la delicata tematica in merito al contagio da COVID-19, ove vi sia il sospetto che lo stesso sia avvenuto in occasione di lavoro (con conseguente coinvolgimento e responsabilità del datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 2087 cod.civ. e TU sicurezza).

Se il Decreto Cura Italia (ed il Decreto Rilancio) ha equiparato alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (con conseguente erogazione dell'indennità a carico dell'INPS, ai sensi delle disposizioni legali e contrattuali applicabili), è importante ricordare che –sempre in linea con le disposizioni dei Decreti citati – nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che eroga, in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, l'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro ovvero da malattia professionale.