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Decreto Rilancio: conclusione dei contratti finanziari in modo semplificato

26 May 2020
In data 19 maggio 2020, è stato emesso il Decreto Legge n. 34 (il "DL"). Il DL è entrato in vigore in data 19 maggio 2020 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Tra le diverse misure contenute nel DL, di particolare rilevanza sono quelle relative alla conclusione dei contratti finanziari in modo semplificato.

Il DL (1) introduce modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto, tra l'altro, la prestazione dei servizi di investimento e l'adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (i c.d. "OICR"). Le disposizioni del DL mirano ad assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, le quali consentono di superare le difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza da COVID-19.

Tale disciplina – che si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti – opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall'emergenza in corso nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti. 

In particolare, è stabilito che (2) – per tutto il periodo a far data dall'entrata in vigore del DL fino al termine di conclusione dell'emergenza sanitaria attualmente in essere – i contratti conclusi mediante consenso prestato per posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfano il requisito della forma scritta ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (3) e posseggono l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 del codice civile, anche in assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (4).

Quanto sopra risulta soggetto alle seguenti condizioni: 

(i) i contratti conclusi con le modalità sopraindicate devono essere accompagnati da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;

(ii) sia possibile identificare in modo certo il contratto che si intende concludere;

(iii) la documentazione deve essere conservata unitamente al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il requisito della consegna della copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria si intende rispettata mediante la messa a disposizione su supporto durevole. In ogni caso, la copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria devono essere consegnate alla prima occasione utile dopo la fine del periodo emergenziale. 

Le medesime modalità utilizzate per prestare il consenso possono essere utilizzare per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso (ivi compreso, dove applicabile, il diritto di recesso).  

Il DL, inoltre, prevede che le modalità sopra citate di sottoscrizione dei contratti soddisfano i requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (5) e dall'art. 1888 del codice civile.

  1. Cfr. art. 33 del DL. 
  2. Cfr. art. 33, comma 1, del DL.
  3. Conosciuto più semplicemente come "Testo Unico della Finanza" o "TUF".
  4. Conosciuto più semplicemente come “Codice della Assicurazioni Private” o "CAP".
  5. Conosciuto più semplicemente come "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD".