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Le misure fiscali previste dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 c.d "Decreto Liquidità"

14 April 2020
In data 8 Aprile 2020 è stata pubblicato in GU il Decreto Liquidità contenente misure economiche urgenti per affrontare l'emergenza epidemiologica COVID-19, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle di natura fiscale disciplinate dal capo IV.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il Decreto Liquidità, stabilisce che per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi i versamenti relativi a:

  • ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, 
  • IVA
  •  contributi previdenziali e assistenziali, 
  • premi INAIL

in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%.

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni. 

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari:

Per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tali soggetti, dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Acconti IRES e IRAP

Per gli acconti IRES e IRAP: si prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che la differenza dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti prorogati dal 16 febbraio al 20 marzo dal Decreto Cura Italia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati dal nuovo Decreto tempestivi anche i versamenti effettuati entro il 16 aprile 2020 e pertanto, non saranno gravati da sanzioni e interessi.

Ritenute in materia di appalti e forniture:

Per quanto concerne le ritenute in materie di appalti e forniture in base al nuovo articolo 17-bis del DLgs n. 241/1997, in vigore dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad una stessa impresa il compimento di una o più opere e servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite rapporti negoziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere alle imprese affidatarie le deleghe di pagamento per riscontrare il corretto versamento delle ritenute fiscali.

Gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale (c.d. DURF).

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

Termini agevolazione prima casa

Sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici “prima casa”, ovvero:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
  • il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Utili distribuiti a società semplici:

Novità sono previste in materia di utili erogati a società semplici.

In base alle modifiche introdotte dall’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

In particolare:

  • per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, DPR n. 600/1973).

Il Decreto Liquidità apporta alcune modifiche all’articolo 32-quater del DL n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.
In particolare, le modifiche sono volte a:

  • ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali;
  • disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  • prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Credito imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale

Si noti che per incentivare una fase 2 in regime di sicurezza viene istituito un credito d’imposta per le spese di sanificazione: la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Imposta di bollo su fatture elettroniche:

Il DL Liquidità stabilisce che l'imposta di bollo su fatture elettroniche: nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.