Introduzione
Tra le iniziative straordinarie introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), finalizzate a garantire la continuità delle imprese, rientra anche un pacchetto di misure volte a modificare temporaneamente la disciplina della crisi d’impresa e dell'insolvenza.
Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (art. 5)
Anzitutto, all'art. 5 è previsto il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dal 16 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
La proroga di un anno è prevista anche al fine di permettere agli operatori del settore di affrontare la fase più acuta della probabile crisi derivante dall'epidemia secondo prassi già consolidate, senza dubbi interpretativi e procedurali.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)
Inoltre, per fronteggiare l'impatto dell'attuale situazione di emergenza sulle procedure di concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione, e per favorirne il successo, l'art. 9 prevede:
1) per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati, la proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall.;
2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per presentare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato, oppure per depositare un nuovo accordo di ristrutturazione, che tengano conto dell'impatto dell'epidemia in corso; per la procedura di concordato questa possibilità è esclusa qualora l'originaria proposta, già sottoposta ai creditori, non abbia ottenuto le necessarie maggioranze;
3) per il debitore che non intenda modificare radicalmente la proposta o l'accordo come sopra, vi è la possibilità di optare unilateralmente per il solo differimento, fino a sei mesi, dei termini di adempimento inizialmente indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (previa approvazione del Tribunale in sede di omologa);
4) la possibilità di ulteriore proroga di 90 giorni del termine concesso dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta di concordato, oppure di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. (si tratta del termine concesso a seguito del deposito della domanda di c.d. "preconcordato");
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento (art. 10)
L'art. 10 introduce inoltre una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta: l'improcedibilità di tutte istanze volte alla dichiarazione di fallimento o di insolvenza depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
Il blocco delle istanze di fallimento si estende anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da concedere un lasso temporale in cui valutare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa, senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza derivante da fattori esogeni e straordinari.
Rimangono procedibili le sole istanze di fallimento proposte dal Pubblico Ministero, che contengano altresì la richiesta di applicazione di misure cautelari (previste dall'art. 15 l. fall.) in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche
La medesima norma dispone che il periodo di blocco non viene considerato ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento, e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.
Nella medesima ottica di preservare la continuità delle imprese italiane durante la fase più acuta dell'epidemia in corso, questo pacchetto di misure è integrato dalle modifiche temporanee disposte dagli artt. 6, 7 e 8 del medesimo Decreto alle norme del codice civile relative alle società commerciali, con le quali sono derogati gli obblighi derivanti dalla riduzione del capitale sociale sotto i limiti legali, è disposta una presunzione di continuità aziendale per le società che hanno chiuso bilanci confermando la continuità prima del 23 febbraio, e viene favorito l’afflusso di finanza da parte dei soci, escludendo la postergazione del relativo credito restitutorio.