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In Gazzetta Ufficiale il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti bancari

17 December 2020

In data 15 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020 che stabilisce i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza, i requisiti di professionalità e i criteri di competenza, nonché i requisiti di indipendenza degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

In data 15 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante il "regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" (il "Regolamento").

Il Regolamento stabilisce, tra l’altro, i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza, i requisiti di professionalità e i criteri di competenza, nonché i requisiti di indipendenza degli Esponenti (1).

Il Regolamento si applica agli Esponenti:

  1. delle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari;
  2. degli intermediari finanziari;
  3. degli istituti di moneta elettronica;
  4. degli istituti di pagamento (2);
  5. dei confidi di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. "TUB") (3); e
  6. dei sistemi di garanzia dei depositanti (4).

Il Regolamento, composto da 27 articoli, stabilisce, tra l'altro:

  1. i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza degli Esponenti, nonché i criteri per la valutazione della correttezza i casi si sospensione dagli incarichi,
  2. i requisiti di professionalità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (ivi compresi i requisiti di professionalità per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche di minori dimensioni o complessità operativa costituite in forma di "banche di credito cooperativo"), i requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale, i criteri di competenza per gli Esponenti e i criteri per la loro valutazione, nonché i criteri per un'adeguata composizione collettiva degli organi;
  3. i requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione e dei sindaci (ivi incluse disposizioni specifiche per la valutazione di tali criteri e per l'indipendenza dal giudizio);
  4. disposizioni specifiche in merito al tempo che ciascun Esponente deve dedicare all'incarico e ai limiti al cumulo di incarichi;
  5. disposizioni specifiche sui requisiti di professionalità e indipendenza di consiglieri nelle banche che adottano il sistema dualistico e monistico di amministrazione e controllo;
  6. disposizioni specifiche per la valutazione di idoneità e la pronuncia di decadenza.

Il Regolamento entrerà in vigore il 30 dicembre 2020 e le disposizioni in esso contenute si applicano alle nomine successive (5).

Per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento, sono stati abrogati il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998 e il Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998.

(1) Per tali si intendono i soggetti che ricoprono un incarico (i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; (ii) presso il collegio sindacale; (iii) di direttore generale, comunque denominato. Per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub (i), (ii) e (iii) in base alla legge applicabile alla società (gli "Esponenti").

(2) Per gli Esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento non trovano applicazione gli articoli 11 ("Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi") e 12 ("Valutazione dell’adeguata composizione collettiva degli organi") nonché le Sezioni V ("Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi") e VI ("Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa") del Regolamento. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli Esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall’articolo 8 ("Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche di minori dimensioni o complessità operativa costituite in forma di BCC"), commi 1 e 4, e dall’articolo 9 ("Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale") del Regolamento. L’articolo 10 ("Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione") del Regolamento, invece, si applica solo al Presidente, agli Esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell’attività svolta. Mentre, l’articolo 15 ("Indipendenza di giudizio e sua valutazione") del regolamento si applica a tutti gli Esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell’attività svolta.

(3) Per tali confidi, il Regolamento si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 3 ("Requisiti di onorabilità degli esponenti") del Regolamento.

(4) Per tali soggetti non trovano applicazione gli articoli da 10 a 12 ("Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione"; "Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi"; "Valutazione dell’adeguata composizione collettiva degli organi") nonché le Sezioni V ("Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi") e VI ("Responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa") del Regolamento. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli Esponenti si applicano gli articoli 7 ("Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione") e 9 ("Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale") del Regolamento.

(5) Viene considerato "nuova nomina" il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esponenti in carica in tale data. Per gli Esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del Regolamento, l’eventuale conferma da parte dell’assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. Le disposizioni del Regolamento non si applicheranno in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del Regolamento. Sarà, invece, considerato "nuova nomina" il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Regolamento del sindaco effettivo.

Authors: Luca Lo Po and Claudio Saba.

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